Detrazione credito IVA e tardività della dichiarazione (Cass. civ. Sez. V n. 22653 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di controlli automatizzati della dichiarazione, la tardività della trasmissione della dichiarazione annuale non Giustifica il recupero dell’eccedenza d’imposta quando l’Amministrazione non contesti la regolarità sostanziale del credito e rivendichi unicamente gli effetti preclusivi legati alla tardività. Il credito IVA risultante dalla dichiarazione tardiva può essere portato in detrazione, restando rimesso al giudice del merito l’accertamento della prova della sua esistenza. Nel quadro normativo applicabile ratione temporis, il previo avviso di irregolarità non è imposto in tutti i casi di iscrizione a ruolo, ma soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; la sua omissione non è sanzionata da nullità, trattandosi di forma blanda di partecipazione del contribuente.

Il Fatto

La vicenda prende avvio da una cartella di pagamento emessa ex artt. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54 bis d.P.R. n. 633/1972 per II.DD. e IVA relative al 2009, all’esito del controllo automatizzato dei dati dichiarati dalla contribuente nel Modello unico.

La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso introduttivo della società; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 4098/17/2018, ha invece accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo legittima la procedura senza necessità di previo avviso bonario. Il giudice d’appello ha fondato la decisione sull’emersione, dalla dichiarazione, di un credito relativo all’anno precedente che, a suo giudizio, non poteva essere riportato perché la dichiarazione era stata trasmessa tardivamente. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 54 bis, 30 e 55 del d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 5 del d.lgs. n. 471/1997. La ricorrente sostiene la legittimità della detrazione dell’eccedenza d’imposta nonostante la dichiarazione annuale tardiva, poiché l’Agenzia non ha contestato la regolarità sostanziale del credito, rivendicando unicamente gli effetti preclusivi legati alla tardività.

La Corte ritiene il motivo fondato. Richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 17757/2016, ricordando come la preclusione collegata alla tardività della dichiarazione non possa travolgere il diritto alla detrazione di un credito non contestato nel suo profilo sostanziale. La verifica sull’esistenza del credito va rimessa al giudice del rinvio.

Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 6, comma 5, della legge n. 212/2000, dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 633/1972, per aver il giudice d’appello escluso la necessità di una preventiva comunicazione. Il motivo è infondato. L’attività dell’Ufficio, quando nasce dalla verifica dei dati dichiarati e delle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni discrezionali: è dunque legittima l’iscrizione a ruolo ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, senza previo avviso di recupero, come affermato da Cass., Sez. 6-5, n. 39331 del 2021, Cass., Sez. 6-5, n. 4360 del 2017 e Cass., Sez. U., n. 17758 del 2016.

La comunicazione di irregolarità è dovuta, secondo Cass. n. 27724 del 2023, solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. L’obbligo non è sanzionato da nullità, trattandosi di forma blanda di partecipazione, ed è sempre possibile far valere le doglianze in sede di impugnazione della cartella. La Corte conferma quindi la logicità della pronuncia d’appello, che ha escluso dubbi sull’ammontare del credito e la conseguente necessità della comunicazione preventiva.

Il terzo motivo deduce la carenza di motivazione della cartella, ma è inammissibile. A fronte dell’accertamento fattuale della CTR, la ricorrente ripropone genericamente la tesi contrapposta senza riprodurre il contenuto dell’atto impugnato, né indicare di aver sollevato specificamente la contestazione in merito. La Corte accoglie pertanto il primo motivo, rigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per la verifica della prova del credito e la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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