Società di persone, litisconsorzio necessario e nullità del giudizio separato (Cass. civ. Sez. V n. 17391 del 28.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci, con la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, comporta un caso di litisconsorzio necessario originario tra la società e tutti i soci. Il ricorso proposto anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente tutti questi soggetti, salvo che siano prospettate questioni personali. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con conseguente rinvio al giudice di primo grado.
Il Fatto
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza nei confronti di una società semplice, culminata in un processo verbale di constatazione, l’Ufficio emetteva un avviso di accertamento verso la società per un maggior imponibile, ai fini IRAP e IVA. Sulla base dell’art. 5 t.u.i.r., notificava poi alla socia, titolare del 50% delle quote, un separato avviso con cui recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, il maggior reddito accertato in capo alla società.
La società e la socia proponevano ricorsi separati davanti alla CTP, che, denegata la riunione invocata dall’Ufficio, accoglieva il ricorso della socia ritenendo illegittimo l’atto impositivo societario perché emesso da Ufficio incompetente. La CTR respingeva l’appello dell’Ufficio, rilevando che in pari data aveva annullato l’accertamento societario, presupposto dell’imposizione. L’Ufficio ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta, come questione preliminare rilevabile d’ufficio, il mancato rispetto dell’integrità del contraddittorio nei gradi di merito. Il principio è consolidato: l’unitarietà dell’accertamento del maggior reddito delle società di persone e dei soci, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci. Il giudizio svolto senza tutti i litisconsorti è nullo, e il vizio è rilevabile in ogni stato e grado.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite (Cass., Sez. U., n. 14815 del 2008), secondo cui la controversia non ha ad oggetto una singola posizione debitoria, ma gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione tributaria. Ne deriva la configurabilità di un litisconsorzio necessario originario e il conseguente obbligo di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992, salva la possibilità di riunione ai sensi dell’art. 29.
La Corte precisa, richiamando Cass. n. 6073 del 2022, che la nullità per violazione del litisconsorzio determina la rimessione al primo giudice, non necessaria quando in sede di legittimità sia possibile ricomporre il contraddittorio mediante riunione. Ciò richiede la piena consapevolezza delle parti dell’atto notificato alle altre e delle difese svolte, oltre a identità di causa petendi, simultanea proposizione dei ricorsi e simultanea trattazione davanti ai giudici del merito.
Nella specie, i giudizi relativi alla società e alla socia sono stati trattati contestualmente ma separatamente. La mancata partecipazione dell’altro socio ai gradi di merito integra la violazione del litisconsorzio necessario. La Corte, pertanto, cassa la decisione impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio nel rispetto delle regole del litisconsorzio tra la società e i soci.
Nota della Redazione
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