Delega di firma nell’avviso di accertamento e onere di allegazione della questione (Cass. civ. Sez. V n. 33708 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di delega di firma dell’avviso di accertamento, non è richiesta alcuna indicazione nominativa del soggetto delegato, potendo l’individuazione del firmatario avvenire anche mediante ordini di servizio che ne rechino la qualifica. Non è necessaria neppure l’indicazione del termine di validità, verificabile ex post, né la motivazione della delega. La questione concernente l’asserita diversità tra delegato e sottoscrittore, ove implichi accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito e non dedotta nei gradi precedenti, costituisce censura nuova e inammissibile in cassazione. Il vizio di motivazione rileva quale error in procedendo solo se attinge l’esistenza stessa della motivazione, restando escluso il difetto di sufficienza.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento, recuperando a tassazione, per l’anno d’imposta 2010, un maggior reddito di fabbricati corrispondente ai canoni di locazione di un immobile di proprietà. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso. La decisione veniva confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale.

Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi: violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di delega di firma e nullità della sentenza per omessa motivazione. L’Agenzia resisteva con controricorso. Il ricorrente chiedeva inoltre il rinvio dell’udienza in attesa dell’approvazione di una nuova fattispecie di rottamazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva preliminarmente l’inammissibilità dell’istanza di rinvio, motivata esclusivamente dall’aspettativa dell’adozione della c.d. rottamazione-quinquies.

Il primo motivo è dichiarato infondato. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l’attuazione della delega di firma può avvenire anche attraverso ordini di servizio che individuino il delegato mediante la qualifica rivestita. Non occorre alcuna indicazione del termine di validità, verificabile ex post, né della motivazione della delega (Cass. n. 8814/2019; Cass. n. 15122/2024).

La Corte osserva però che la sentenza impugnata non ha esaminato il profilo, dedotto in ricorso, secondo cui la delega prodotta conteneva il nominativo di un soggetto diverso dal sottoscrittore. Sul punto richiama il principio per cui i motivi di cassazione devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di secondo grado. La questione nuova che postuli accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito è inammissibile, se il ricorrente non alleghi l’avvenuta deduzione nei gradi precedenti (Cass. n. 2038 del 2019).

Il secondo motivo è anch’esso infondato. Le Sezioni Unite hanno precisato che, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé. Il vizio si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa; resta esclusa ogni rilevanza del difetto di sufficienza (Cass. Sez. U. n. 8053 e n. 8054 del 2014).

Nel caso di specie la sentenza ha esplicitato l’iter argomentativo, precisando che l’atto conteneva gli elementi per individuare la pretesa impositiva e consentiva l’esercizio del diritto di difesa. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e alle somme ex art. 96 cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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