Raddoppio dei termini tributari e obbligo di denuncia penale (Cass. civ. Sez. V n. 22693 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dall’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo vigente ratione temporis, consegue al mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’inizio dell’azione penale e dal suo esito. Il raddoppio opera anche nei confronti di chi ha utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, traendone vantaggio mediante detrazione dell’IVA. Nel processo tributario, la liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore assistito da propri funzionari segue i criteri previsti per il compenso degli avvocati, con riduzione del venti per cento, secondo l’art. 15, comma 2 sexies, del d.lgs. n. 546/1992.

Il Fatto

Con avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate ha contestato a una società, per l’anno 2004, maggiori IVA, IRES e IRAP, oltre sanzioni e interessi, sul presupposto dell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emerse da un precedente PVC della Guardia di Finanza. L’atto era stato notificato oltre il termine ordinario, invocando il raddoppio dei termini per la sussistenza di fatti penalmente rilevanti.

Il contribuente, in proprio e quale liquidatore, ha impugnato l’atto. La CTP di Ancona ha accolto il ricorso per tardività della notifica. La CTR delle Marche ha riformato la decisione, ritenendo l’azione accertativa tempestiva. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo, articolato in due profili. Sul primo, relativo all’operatività del raddoppio, richiama il costante orientamento di legittimità: il beneficio del termine maggiore consegue al mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia, a nulla rilevando la presentazione, la tempestività o l’esito della denuncia penale. In particolare, la Sez. 5, ord. n. 600 del 2025 e la Sez. 5, ord. n. 23600 del 2024 hanno chiarito che il raddoppio opera anche nei confronti dell’utilizzatore delle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, che abbia posto in essere fatti penalmente rilevanti.

Sul secondo profilo, il ricorrente deduceva la nullità della sentenza per difetto di motivazione. La Corte ricorda che la motivazione è solo apparente, e la sentenza nulla per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione.

Nel caso concreto, la CTR ha adeguatamente esplicitato il percorso argomentativo: ha ritenuto l’azione accertativa tempestiva alla luce dei sicuri profili di comportamento penalmente rilevante emersi dalle indagini, estesi all’intero arco temporale delle annualità accertate. La valutazione fattuale del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità. Il motivo, pertanto, assume veste meritale e risulta in gran parte inammissibile, per il resto infondato.

Il secondo motivo riguarda la condanna alle spese, nonostante l’ufficio si fosse costituito con propri funzionari. La Corte rileva che la doglianza è incentrata sull’art. 91 cod. proc. pen. e omette di confrontarsi con la specifica disciplina tributaria. L’art. 15, comma 2 sexies, del d.lgs. n. 546/1992 consente la liquidazione del compenso con i criteri degli avvocati, con riduzione del venti per cento. Il ricorrente non contesta l’omessa riduzione, ma solo l’an della liquidazione: la censura è quindi aspecifica e non accoglie. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *