Raddoppio dei termini tributari per fatti penalmente rilevanti (Cass. civ. Sez. V n. 22692 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini di decadenza, nel testo vigente ratione temporis, consegue al mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p., indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’inizio dell’azione penale e dal relativo esito. Il raddoppio opera anche nei confronti del soggetto che ha utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e ne ha tratto vantaggio mediante la detrazione dell’IVA, avendo posto in essere fatti penalmente rilevanti, quantomeno ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000. La sentenza è nulla per error in procedendo solo quando la motivazione, pur graficamente esistente, sia meramente apparente e non renda percepibile il fondamento della decisione. Nel processo tributario, all’ente impositore assistito da propri funzionari si applica la liquidazione del compenso come avvocato, con la riduzione del venti per cento prevista dall’art. 15, comma 2 sexies, del d.lgs. n. 546/1992.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava alla società un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005, contestando maggiore IVA, IRES e IRAP oltre sanzioni e interessi. L’atto era notificato oltre il termine ordinario, invocando il raddoppio dei termini per l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emerse da un precedente PVC della Guardia di Finanza.

La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo tardiva la notifica. La CTR, in riforma, riconosceva la tempestività dell’azione accertativa. Il contribuente, in proprio e nella qualità di liquidatore, proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione della disciplina sul raddoppio dei termini, il difetto di motivazione e l’illegittima condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La Corte richiama il costante orientamento di legittimità secondo cui il raddoppio dei termini, nel testo vigente ratione temporis, consegue al mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale, a prescindere dall’effettiva presentazione della denuncia e dall’esito del procedimento penale. Richiama in particolare Sez. V n. 600 del 2025 e Sez. V n. 666 del 2025, nonché Sez. V n. 23600 del 2024, che ha esteso il meccanismo anche all’utilizzatore delle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

Quanto al dedotto difetto di motivazione, la Corte ribadisce che la sentenza è nulla solo quando la motivazione sia meramente apparente, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, senza che l’interprete possa integrarla con proprie congetture (Sez. I n. 1986 del 2025). Nel caso di specie la CTR ha ripercorso il grado precedente, ha dato conto della produzione della denuncia in appello e ha esaminato gli indizi probatori, sicché la motivazione risulta graficamente e sostanzialmente esistente.

La Corte qualifica parte della doglianza come meritale e dunque inammissibile, poiché la valutazione della CTR sull’estensione delle condotte penalmente rilevanti all’intero arco temporale accertato costituisce accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Il raddoppio risulta pertanto giustificato quanto meno con riferimento alla fattispecie penale all’epoca prevista dall’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000.

Il secondo motivo è infondato. La Corte osserva che, per il processo tributario, vige la regola specifica dell’art. 15, comma 2 sexies, del d.lgs. n. 546/1992, che ammette la liquidazione del compenso come avvocato in favore dell’ente assistito da propri funzionari, con la riduzione del venti per cento. La censura, incentrata sull’art. 91 c.p.c., non si confronta con tale disciplina ed è quindi aspecifica. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *