Efficacia retroattiva della sentenza additiva sulla notifica ex art 140 cpc (Cass. civ. Sez. V n. 22912 del 08.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza additiva della Corte costituzionale n. 258 del 2012, che ha esteso l’obbligo di invio della raccomandata informativa (CAD) alla notifica della cartella di pagamento effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., è applicabile anche alle notifiche perfezionatesi anteriormente alla pubblicazione della decisione, senza che assuma rilievo il perfezionamento intervenuto nella vigenza del testo normativo anteriore. L’efficacia retroattiva delle pronunce di incostituzionalità non trova ostacolo quando il rapporto tributario è ancora controverso e non si è esaurito, poiché il giudizio tributario investe il rapporto obbligatorio tra contribuente e fisco e non la mera legittimità del singolo atto. Nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, ai fini del perfezionamento della notifica è necessario che siano compiuti tutti gli adempimenti prescritti dall’art. 140 cod. proc. civ., ivi compresa la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata.

Il Fatto

Il contribuente ha impugnato l’intimazione di pagamento e la sottesa cartella di pagamento per II.DD. e IVA relative agli anni di imposta 2001-2005. Nel primo grado la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo non provata la regolarità della notifica della cartella. La Commissione tributaria regionale, in riforma, riteneva perfezionatasi la notifica ex art. 140 cod. proc. civ. con affissione all’albo comunale e invio della raccomandata CAD.

Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. L’Agenzia delle entrate e l’agente della riscossione hanno resistito con controricorsi. La questione centrale riguarda l’efficacia retroattiva della sentenza additiva della Consulta rispetto a una notifica effettuata nel febbraio 2009, quindi prima della pubblicazione della decisione del 2012.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il primo motivo, con cui si deduceva la nullità della sentenza per motivazione solo apparente. La motivazione della sentenza impugnata, pur succinta, sintetizza l’esito del primo grado, le prospettazioni delle parti e contiene una chiara ratio decidendi, conseguendo il minimo costituzionale richiesto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con legge n. 134 del 2012.

È invece fondato il secondo motivo. La sentenza n. 258 del 2012 ha esteso l’art. 140 cod. proc. civ., tramite l’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e l’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, ai casi di irreperibilità relativa. Gli adempimenti prescritti sono tre: deposito della copia nella casa comunale, affissione dell’avviso e raccomandata informativa con avviso di ricevimento. La notifica si perfeziona non con il semplice invio, ma decorsi dieci giorni dall’inoltro o nel minor termine dell’effettivo ritiro.

Il Collegio ricostruisce il regime degli effetti temporali delle pronunce di accoglimento. L’efficacia retroattiva è principio generale, ma non travolge le situazioni giuridiche divenute irrevocabili ovvero i rapporti esauriti, in ossequio alla certezza dei rapporti giuridici e agli artt. 136 Cost. e 30 della l. n. 87 del 1953. Ulteriori limiti possono derivare dal bilanciamento di valori costituzionali, rimesso alla sola Corte costituzionale.

Nel caso in esame il contribuente ha impugnato l’atto consequenziale facendo valere, sin dal ricorso introduttivo, la nullità della notifica della cartella presupposta, come consentito dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. Poiché il giudizio tributario investe il rapporto obbligatorio tra contribuente e fisco e non la mera legittimità del singolo atto, il rapporto è tuttora controverso e non si è esaurito nel 2009. La sentenza additiva trova quindi applicazione retroattiva, in continuità con l’insegnamento già espresso in materia dalla Cass. Sez. Un. n. 19668 del 2014.

Ne deriva la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per l’esame dei profili assorbiti e la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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