Revocazione per omessa percezione di questioni assorbite (Cass. civ. Sez. V n. 19840 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’omessa percezione di questioni sulle quali il giudice d’appello non si è pronunciato perché ritenute, anche implicitamente, assorbite configura un errore di fatto denunciabile ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., senza che rilevi, ai fini della sua decisività, l’eventuale mancata riproposizione in sede di legittimità della questione assorbita. Su quest’ultima non si forma giudicato implicito e può essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio. L’errore revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un’errata valutazione delle risultanze processuali.
Il Fatto
Due società del gruppo hanno impugnato gli avvisi di accertamento con cui l’Ufficio aveva rettificato la rendita catastale di una centrale geotermica, chiedendo che fossero esclusi dalla valorizzazione vapordotti, alternatori, trasformatori e pozzi geotermici. La CTP accoglieva il ricorso; la CTR, in appello, dichiarava inammissibile l’appello incidentale delle società e accoglieva parzialmente quello principale dell’Agenzia, escludendo i pozzi geotermici dalla rendita ma includendo gli altri beni.
Investita del giudizio di legittimità, la Corte accoglieva il ricorso principale dell’Agenzia, rigettava quello incidentale delle società e, ritenuti sussistenti i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., rigettava il ricorso originario delle contribuenti. Contro tale ordinanza le società hanno proposto ricorso per revocazione, deducendo l’omessa percezione di questioni rimaste assorbite.
La Motivazione della Corte
Il motivo è fondato. Le Sezioni Unite, con ordinanza n. 20013 del 19.07.2024, hanno ribadito che l’errore rilevante ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa, non può concernere l’attività interpretativa e valutativa, deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità dal solo raffronto tra sentenza impugnata e atti di causa, deve essere essenziale e decisivo.
Nel caso concreto, poiché i pozzi geotermici erano stati esclusi dalla rendita con la sentenza d’appello, le questioni relative alla sovrastima dei costi e all’erronea determinazione del deprezzamento per vetustà erano rimaste assorbite e potevano essere riproposte davanti al giudice del rinvio. La Corte avrebbe quindi dovuto cassare con rinvio, non decidere nel merito.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato che proponga censure non dirette contro una statuizione della sentenza di merito, bensì a questioni su cui il giudice d’appello non si è pronunciato perché ritenute assorbite: rispetto a tali questioni manca la soccombenza, salva la facoltà di riproporle al giudice del rinvio (Cass. n. 11270 del 2020; Cass. n. 22095 del 2017; Cass. n. 23548 del 2012).
L’ordinanza impugnata, nell’esaminare il quarto motivo del ricorso incidentale, aveva affermato che il capo avrebbe potuto essere censurato sotto il profilo del vizio di apparente motivazione, ma non come omessa valutazione della perizia. Ha errato, però, nel non cogliere che le questioni sui pozzi geotermici erano assorbite e riproponibili nel giudizio di rinvio (Cass. n. 23502 del 2018; Cass. n. 1897 del 2022; Cass. n. 26890 del 2019).
Pertanto l’ordinanza va revocata nella parte in cui, dopo aver cassato la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso introduttivo delle contribuenti senza tener conto degli ulteriori motivi relativi ai pozzi geotermici. La causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in differente composizione, per l’esame degli altri motivi non ancora esaminati e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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