Cartella di pagamento: sottoscrizione non richiesta in caso di consegna a mani (Cass. civ. Sez. V n. 8717 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta, l’avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico e fa piena prova, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., delle dichiarazioni delle parti e dei fatti che l’agente postale attesta essere avvenuti in sua presenza; il destinatario che contesti l’avvenuta notificazione è pertanto tenuto a proporre querela di falso. Ai sensi dell’art. 26, comma 3, d.P.R. n. 602/1973, quando la notificazione avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, all’ufficio o all’azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario. Solo la mancanza della sottoscrizione dell’agente postale sull’avviso di ricevimento rende inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione. Il motivo di ricorso che denunci un vizio della relata di notifica senza trascriverla integralmente è pertanto inammissibile.

Il Fatto

L’agente della riscossione notificò al contribuente l’atto di intimazione relativo a una cartella di pagamento per sanzioni dovute per l’anno 2003, indicando come data di notifica della cartella il 28 marzo 2006. Il contribuente, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica della cartella, adì la Commissione tributaria provinciale di Roma eccependo la decadenza dal potere di notificazione e la prescrizione dei termini di contestazione della violazione.

Il ricorso fu rigettato in primo grado e l’appello respinto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, che ritenne corretta la notificazione della cartella e infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione. Il contribuente propose quindi ricorso per cassazione con quattro motivi, cui la società resistette con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente denunciò la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, lamentando la nullità della sentenza per mancata succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto. La Corte ha rigettato la censura, rilevando che la pronuncia di appello contiene una analitica rappresentazione dei fatti, delle ragioni delle parti e dello sviluppo processuale, con chiara illustrazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione e consapevole condivisione della pronuncia di primo grado.

Con il secondo motivo fu dedotta la violazione degli artt. 24 e 112 Cost. e dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, sul presupposto che l’atto di intimazione fosse il primo atto conosciuto. La Corte ha escluso la fondatezza della censura, perché la decisione di merito si fonda sul preventivo vaglio della corretta e tempestiva notificazione della cartella, mai impugnata: con il ricorso avverso l’atto di intimazione non possono recuperarsi ragioni di opposizione riconducibili alla cartella.

Il terzo motivo attiene alla violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973. Il ricorrente sosteneva che la notifica fosse regolare solo con l’apposizione della sottoscrizione sul registro di consegna e sull’avviso di ricevimento. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, perché chi denuncia un vizio della relazione di notifica deve trascriverne integralmente il contenuto per consentire il preventivo esame della rilevanza del vizio (Cass. n. 5185/2017; n. 17424/2005; n. 17145/2018; n. 1150/2019). Nel merito, l’art. 26, comma 3, d.P.R. n. 602/1973 esclude la necessità della sottoscrizione del consegnatario quando la notificazione avvenga mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda.

La Corte ha poi richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’avviso di ricevimento, o un suo duplicato, ha natura di atto pubblico e fa piena prova ex art. 2700 cod. civ., con la conseguenza che il destinatario che contesti la notificazione deve proporre querela di falso (Cass. n. 14574/2018). Solo la mancanza della sottoscrizione dell’agente postale sull’avviso di ricevimento rende inesistente la notificazione (Cass. n. 17373/2020). L’accertamento sulle modalità di notifica, e segnatamente sulla consegna al destinatario, costituisce inoltre un accertamento in fatto, incontrovertibile se non con querela di falso.

Con il quarto motivo il ricorrente denunciò l’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., perché la notifica si sarebbe compiuta in un luogo diverso dalla residenza o dal domicilio. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, trattandosi di questione espressamente vagliata dal giudice del merito; ha aggiunto che le risultanze anagrafiche hanno valore meramente presuntivo circa il luogo dell’effettiva abituale dimora, accertabile con ogni mezzo di prova, rilevando il luogo ove il destinatario dimori di fatto in via abituale (Cass. n. 19387/2017; n. 11550/2013). Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e agli accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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