Prestazioni sanitarie extra budget e arricchimento imposto: no indennizzo (Cass. civ. Sez. I n. 22955 del 09.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prestazioni sanitarie erogate a favore del Servizio sanitario nazionale, la carenza di accreditamento istituzionale e di un valido titolo convenzionale determina il carattere imposto dell’arricchimento conseguito dalla azienda sanitaria. L’indennizzo di cui all’art. 2041 c.c. non è esperibile, perché l’arricchimento imposto non costituisce un presupposto sostitutivo del riconoscimento della utilitas da parte dell’ente pubblico. Il principio opera anche quando le prestazioni siano state materialmente erogate in forza di ordinanze cautelari del giudice amministrativo che hanno sospeso la revoca dell’accreditamento, atteso che la pronuncia di rigetto nel merito produce effetti retroattivi ex tunc.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata chiedeva il pagamento di oltre 591.333,00 euro per prestazioni chirurgiche eseguite dall’agosto 2007 al giugno 2008, in base a undici fatture. Proponeva ricorso per decreto ingiuntivo contro l’azienda sanitaria provinciale, che si opponeva deducendo l’insussistenza di un valido rapporto di convenzionamento.
La vicenda giudiziaria si articolava su più fronti. Il giudice amministrativo, con pronuncia poi confermata in appello, accertava la legittimità della revoca dell’autorizzazione sanitaria, rilasciata oltre il termine perentorio, e l’insussistenza dell’accreditamento. Nel frattempo il giudice ordinario revocava il decreto ingiuntivo, riconoscendo solo le prestazioni anteriori alla revoca del 31 gennaio 2008. La Corte d’appello, con sentenza n. 212/2020, rigettava sia il gravame principale della società sia quello incidentale dell’azienda sanitaria. La struttura ricorreva allora in cassazione, mentre l’azienda proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo del ricorso principale censurava la violazione degli artt. 1360, 1458 e 1463 c.c. La tesi della ricorrente era che, trattandosi di contratto di durata a prestazioni periodiche, la decisione di rigetto nel merito del ricorso amministrativo non avrebbe potuto incidere sugli effetti irreversibilmente prodotti durante la vigenza della misura cautelare. La Corte respinge la censura sul presupposto decisivo del giudicato esterno, formatosi proprio tra le stesse parti in relazione alle mensilità della medesima annualità.
La Suprema Corte rileva che, con l’ordinanza n. 16980 del 20.6.2024, era stata definita la controversia relativa alle prestazioni dal luglio al dicembre 2008. In quella sede si era accertata l’insussistenza del titolo convenzionale, sicché il giudicato non poteva che spiegare effetti anche nel giudizio in esame. Nei rapporti di durata, precisa la Corte, il vincolo del giudicato opera in relazione agli aspetti permanenti del rapporto e non a quelli variabili, purché il fatto costitutivo sia il medesimo. Con riferimento all’annualità 2008 il giudicato copre sia l’inesistenza dell’accreditamento sia l’inesistenza di un valido contratto, che ne è l’antecedente logico-giuridico.
Il secondo motivo lamentava la motivazione apparente della sentenza territoriale, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento richiamando solo parzialmente un precedente di legittimità. La Corte riconosce che la massima citata dalla Corte d’appello era stata riportata in modo incompleto, ma ritiene la decisione comunque corretta, dovendosi solo modificarne le ragioni ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c.
Il cuore del principio emerge proprio in questa sede. Le prestazioni erogate in mancanza di accreditamento, per intervenuta revoca della convenzione, danno luogo a un arricchimento imposto, che preclude l’esperibilità dell’azione ex art. 2041 c.c. Il principio, elaborato in caso di sforamento dei tetti di spesa, è esteso anche all’ipotesi di prestazioni rese sulla base di ordinanze cautelari del giudice amministrativo, superando così le note con cui l’azienda aveva comunicato il budget provvisorio. Il sistema sanitario, osserva la Corte, persegue obiettivi di razionalizzazione e di equilibrio finanziario mediante la programmazione autoritativa dei limiti di spesa; l’imposizione non comporta indennizzo alcuno.
Il primo motivo del ricorso incidentale dell’azienda sanitaria è quindi accolto. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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