Inammissibile il ricorso che non censura la ratio alternativa della sentenza (Cass. civ. Sez. I n. 22956 del 09.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni tra loro distinte ed autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso per cassazione che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione. Il motivo che, dietro l’apparente deduzione di un error in iudicando, solleciti una nuova valutazione dei profili di fatto e del merito della vicenda, è parimenti inammissibile. Il giudice di legittimità può omettere la rinnovazione della notifica nulla o inesistente quando il ricorso appaia prima facie inammissibile o infondato, in ossequio al diritto a una ragionevole durata del processo.
Il Fatto
La vicenda origina da un contratto d’appalto stipulato nel 2001 per la costruzione della nuova sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lodi. L’impresa originaria contraente, poi ceduta in cessione di ramo d’azienda, aveva iscritto tre riserve per l’andamento anomalo dei lavori, lamentando una dilatazione dei tempi e chiedendo la condanna dell’Amministrazione al pagamento di diversi importi.
Il giudice di prime cure aveva respinto la domanda, ritenendo la documentazione inattendibile per difformità nelle copie prodotte. La Corte d’appello di Milano, accogliendo solo parzialmente il gravame, ha riconosciuto all’impresa la minor somma di € 40.336,42 in relazione a una sospensione ritenuta parzialmente illegittima. Dopo il fallimento della società, il curatore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva preliminarmente la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero, essendo la notifica del ricorso viziata perché effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale di Milano e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato a Roma. Non dispone tuttavia la rinnovazione, richiamando il principio per cui il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone di evitare comportamenti che ostacolino una sollecita definizione. Se il ricorso appare prima facie inammissibile o infondato, è superfluo fissare un termine per l’integrazione, atteso che ciò si tradurrebbe in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini senza beneficio per l’effettività dei diritti processuali.
Nel merito, il primo motivo deduce la violazione dell’art. 25, comma 3, legge n. 109/1994, contestando la decisione della Corte territoriale che aveva ritenuto legittima una sospensione per variante del 25 ottobre 2002 in quanto di valore inferiore al 5% del valore del contratto. Il ricorrente sostiene che l’ammissibilità della variante non possa valutarsi al solo dato quantitativo del prezzo, dovendo considerarsi l’importanza e l’impatto delle modifiche sui lavori.
La Corte giudica il motivo inammissibile, rilevando che esso investe unicamente l’affermazione relativa al limite del 5%, ma non censura quella che costituisce una vera e propria ratio alternativa della decisione. La Corte territoriale aveva infatti evidenziato la presenza, nel primo contratto aggiuntivo, della precisazione per cui la variante era riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 25, comma 3, della legge n. 109/1994, quale concorde indicazione delle parti. Tale argomentazione non è stata fatta oggetto di specifica censura.
Trova quindi applicazione il principio per cui, quando la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni distinte ed autonome, ciascuna sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, come affermato dalle Sezioni Unite n. 7931 del 2013 e da successive pronunce di legittimità.
Il secondo motivo, deducente la violazione dell’art. 24 D.M. n. 145/2000, è giudicato parimenti inammissibile perché ampiamente versato in fatto: il ricorrente richiama presupposti fattuali non valutabili in sede di legittimità e, dietro l’apparente deduzione dell’inadeguato governo della norma, sollecita un sindacato sulla valutazione della fondatezza solo parziale della riserva, chiedendo una inammissibile nuova valutazione del merito. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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