Motivazione dell’avviso ICI e firma in calce non viziano la sentenza (Cass. civ. Sez. V n. 23102 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza della commissione tributaria non è nulla per omessa trascrizione delle richieste delle parti e delle conclusioni, né per insufficiente esposizione dello svolgimento del processo, quando tali carenze non abbiano inciso sul processo decisionale e la motivazione, pur sintetica, consenta di individuare il thema decidendum e le ragioni del dispositivo. Ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., applicabile al rito tributario per il rinvio dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la motivazione consiste nell’esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione, in attuazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. La sottoscrizione del solo presidente del collegio, apposta in calce all’ultima pagina, è conforme all’art. 36, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e all’art. 132 cod. proc. civ., riferendosi la firma all’intero atto e non al singolo foglio.

Il Fatto

Il contribuente, titolare di impresa individuale, impugna l’avviso di liquidazione emesso da un Comune per l’omesso versamento dell’ICI relativa all’anno 1998, in relazione a immobili ubicati nel medesimo territorio. La Commissione tributaria provinciale accoglie parzialmente il ricorso originario, rideterminando l’entità delle sanzioni amministrative.

La Commissione tributaria regionale rigetta l’appello del contribuente, confermando la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, mentre il Comune resta intimato. Il ricorso giunge così dinanzi alla Corte di legittimità, che lo rigetta integralmente.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 36, comma 2, nn. 2), 3) e 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, lamentando l’omessa indicazione delle richieste delle parti e dei motivi in fatto. La Corte ritiene la censura infondata: le disposizioni invocate danno attuazione all’art. 111, sesto comma, Cost., ma l’omessa trascrizione delle conclusioni non integra di per sé nullità se non incide sul processo decisionale.

Richiamando un consolidato orientamento, la Corte ribadisce che la nullità ricorre solo quando le carenze espositive rendono impossibile individuare il thema decidendum e le ragioni del dispositivo. Nel caso di specie la sentenza impugnata contiene una sintetica ma sufficiente illustrazione degli antefatti e delle difese, con una motivazione che raggiunge la soglia costituzionale.

Con il secondo e il quarto motivo il ricorrente denuncia omessa pronuncia su motivi di appello, in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. La Corte li dichiara inammissibili: il vizio di omessa pronuncia non è rilevabile d’ufficio e postula che le istanze siano puntualmente riportate nel ricorso nei loro esatti termini, in ossequio al principio di autosufficienza. Il ricorrente omette di riprodurre l’atto impositivo, impedendo ogni verifica nomofilattica.

Con il terzo motivo si censura la nullità della sentenza di primo grado, sottoscritta dal presidente del collegio soltanto in calce all’ultima pagina. La Corte lo rigetta: secondo l’art. 132 cod. proc. civ. e l’art. 36, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la sottoscrizione riguarda l’intero atto e non il singolo foglio, essendo irrilevante l’apposizione della firma anche sui fogli intermedi. L’autenticità può essere contestata solo con la querela di falso.

La Corte precisa infine che, in materia di ICI e IMU, l’obbligo motivazionale dell’avviso è adempiuto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, con l’indicazione dei dati catastali, del valore imponibile, dell’aliquota e dell’imposta liquidata, in ossequio all’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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