Cassazione senza rinvio quando la revocazione perde oggetto per sopravvenuta cassazione della sentenza revocanda (Cass. civ. Sez. 5 n. 97 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza di appello comporta, qualora, ancora pendente il giudizio ex art. 395 c.p.c., venga cassato il capo della decisione oggetto di revocazione, il venir meno dell’oggetto della revocazione e dunque dell’interesse ad agire, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione. Tale carenza di interesse, se non constatata dal giudice della revocazione, ridonda in nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, c.p.c., in relazione agli artt. 100 e 336, secondo comma, c.p.c. Ove la decisione del giudice di legittimità intervenga dopo quella del giudice della revocazione, la parte può invece far valere la nullità della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 402 c.p.c. proponendo ricorso per cassazione nei suoi confronti.
Il Fatto
A seguito di indagini finanziarie, l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009, rettificando il reddito dichiarato. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso. Sul gravame dell’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale riformava la decisione, confermando la legittimità dell’accertamento.
Il contribuente proponeva quindi ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4), c.p.c. avverso la sentenza regionale. Nelle more del giudizio di revocazione, la medesima sentenza era stata impugnata per cassazione e questa Corte, con ordinanza, ne aveva disposto la cassazione con rinvio. Ciononostante, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigettava nel merito la domanda di revocazione, condannando il contribuente alle spese.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda gli effetti della cassazione della sentenza revocanda sul giudizio di revocazione ancora pendente. La Corte ribadisce che, in base all’art. 336, secondo comma, c.p.c., la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza cassata. Poiché la revocazione ha ad oggetto la medesima statuizione, la sua caducazione ad opera del giudice di legittimità priva di oggetto il giudizio di revocazione stesso.
Ne consegue che l’interesse ad agire, requisito dell’azione, deve sussistere anche al momento della decisione. L’interesse a coltivare la revocazione viene meno non appena la sentenza revocanda è cassata, a nulla rilevando la mera possibilità che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata. La carenza sopravvenuta di interesse rende l’impugnazione inammissibile, e la mancata declaratoria da parte del giudice determina la nullità della sentenza pronunciata.
La Corte precisa la linea di confine rispetto all’ipotesi inversa: se la cassazione interviene dopo la decisione sulla revocazione, il vizio della sentenza del giudice della revocazione potrà essere dedotto solo con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 402 c.p.c. Nel caso di specie, vertendosi nella prima ipotesi, il giudice della revocazione avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza esaminare il merito.
Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza impugnata è cassata senza rinvio, con compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio in ragione della peculiarità della vicenda.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.