Indennità di esproprio ancorata al valore venale anche contro i parametri provinciali (Cass. civ. Sez. I n. 23360 del 16.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità di espropriazione di aree edificabili deve consistere in somme congruamente proporzionate al valore di mercato del bene e rappresentative di un serio ristoro, in conformità all’art. 42, terzo comma, Cost. e all’art. 1 del primo Protocollo CEDU. Una volta agganciato il computo al valore venale, il giudice può discostarsi dai parametri tabellari determinati dall’ente territoriale quando essi non consentano il soddisfacimento del diritto alla giusta indennità. Il principio dell’equo ristoro, di diretta derivazione dall’art. 117 Cost., prevale su qualsiasi disposizione di contenuto diverso, tanto più se di rango normativo minore. È inammissibile il motivo che, censurando il giudizio del merito sull’esistenza di un mercato delle aree, solleciti una nuova valutazione delle risultanze di fatto.
Il Fatto
Il Comune ricorrente aveva espropriato alcune aree di proprietà degli intimati, ricadenti in una zona di espansione destinata all’edilizia agevolata. La Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con l’ordinanza impugnata, ha accolto l’opposizione alla stima dell’indennità proposta dagli espropriati.
Il giudice territoriale ha ritenuto non utilizzabili i valori di riferimento determinati annualmente dall’Ufficio Provinciale di Estimo ai sensi dell’art. 1-bis, comma 2, l. prov. 15 aprile 1991, n. 10, e ha fondato la stima sul metodo comparativo del CTU, agganciandola al valore venale. Il Comune soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistito dagli intimati con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi — violazione dell’art. 1-bis, comma 2, l. prov. 10/1991, per non essersi la Corte di appello attenuta ai valori dell’Ufficio Estimo, e violazione dell’art. 7-quinquies, comma 3, l. prov. 10/1991, per aver assunto il valore venale delle aree destinate all’edilizia privata anziché quello delle aree agevolate — sono esaminati congiuntamente e respinti.
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale, in particolare la sentenza n. 348 del 2007, secondo cui l’indennità di esproprio di aree edificabili deve consistere in somme congruamente proporzionate al valore di mercato dei fondi. Una volta che il presupposto del computo viene agganciato al valore di mercato, la necessità di mantenere operativo il legame tra indennità ed equo ristoro consente di discostarsi dai parametri normativi dettati dall’ente territoriale, se non consentono il soddisfacimento del diritto alla giusta indennità.
Non vale opporre una paventata responsabilità erariale: essa non può ipotizzarsi se la valutazione del cespite si adegua al valore di mercato, attuandosi così il principio del serio ristoro. Né può farsi questione di una previa disapplicazione, a cui il decidente ha implicitamente proceduto, perché il principio dell’equo ristoro deriva direttamente dal recepimento delle pronunce della Corte europea secondo l’art. 117 Cost. e prevale su qualsiasi disposizione di diverso contenuto, tanto più se di rango normativo minore, quale la tabella approvata dall’Ufficio Estimo provinciale.
Il terzo motivo — dedotta insufficienza e contraddittorietà della motivazione per aver negato l’esistenza di un mercato delle aree agevolate — è inammissibile, perché palesemente versato in fatto e diretto a rimodulare il giudizio di merito. Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio: è rimedio a critica vincolata, e il controllo di logicità non consente di contrapporre agli accertamenti del merito una diversa interpretazione delle risultanze processuali.
Il ricorso è conclusivamente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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