Inammissibile il ricorso che mescola vizi di fatto e di diritto (Cass. civ. Sez. I n. 23363 del 16.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione non è tollerata la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, riferiti alle diverse ipotesi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.: non è consentito prospettare una medesima questione sotto profili incompatibili, quali la violazione di norme di diritto e l’omesso esame di un fatto decisivo. Il motivo che cumuli indistintamente rilievi eterogenei, non singolarmente scrutinabili, è inammissibile. In materia di espropriazione per pubblica utilità, l’indennità di occupazione d’urgenza, volta a compensare il proprietario per la mancata disponibilità del bene, va calcolata sino alla data dell’effettivo deposito dell’indennità di esproprio, momento che conclude la fattispecie complessa da cui deriva l’effetto acquisitivo in capo all’amministrazione.
Il Fatto
La società proprietaria di alcune aree destinate ad ampliamento autostradale aveva chiesto alla Corte di appello di Milano la rideterminazione delle indennità dovute dalla società concessionaria a seguito dell’espropriazione dei terreni. La Corte territoriale, accogliendo solo in parte l’istanza, aveva escluso qualsiasi indennizzo per i reliquati rimasti in proprietà dell’ablata e aveva calcolato l’indennità di occupazione sino alla data dell’effettivo deposito dell’indennità di esproprio.
Avverso tale ordinanza la società ha proposto ricorso principale per cassazione, articolato in due motivi, cui la controricorrente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale tardivo.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell’essere i reliquati interclusi perché circondati da terreni espropriati, la violazione dell’art. 33 del testo unico espropriazioni, per il mancato riconoscimento dell’indennità da deprezzamento, e la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile sotto più profili. Anzitutto il ricorso urta contro il divieto di mescolanza: la cumulativa e indistinta rappresentazione di rilievi eterogenei, non singolarmente scrutinabili, osta pregiudizialmente alla loro trattazione. La medesima questione non può essere prospettata sotto profili incompatibili, quali la violazione di norme di diritto e l’omesso esame di un fatto decisivo, che suppone accertati gli elementi del fatto.
Nel profilo superstite, relativo alla pretesa violazione dell’art. 33 del testo unico espropriazioni, la doglianza contravviene manifestamente al principio di specificità, essendo sviluppata in modo generico e rivalutativo, e impinge in una revisione del giudizio di fatto. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la Corte ha rilevato che non sarebbe in ogni caso riscontrabile, poiché la Corte di appello ha pronunciato sulla domanda, quantunque per negarne il fondamento.
Il secondo motivo censurava la liquidazione dell’indennità di occupazione sino al deposito dell’indennità di esproprio, anziché sino alla sua corresponsione. La Corte lo ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., richiamando lo stabile indirizzo secondo cui l’indennità di occupazione d’urgenza va calcolata sino alla data dell’effettivo deposito dell’indennità di esproprio, momento che conclude il procedimento espropriativo e fa cessare l’occupazione, restando il ritardo nella materiale apprensione fonte della diversa obbligazione per gli interessi.
L’inammissibilità del ricorso principale ha determinato, ex art. 334, comma 2, cod. proc. civ., l’inefficacia del ricorso incidentale, risultato tardivo perché notificato dopo la scadenza del termine lungo. Le spese sono state compensate in ragione della soccombenza del ricorrente principale e della tardività del ricorso incidentale, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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