Utili accantonati e contributi commercianti rileva solo reddito dichiarato IRPEF (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25377 del 16.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il socio che partecipi con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale di una società a responsabilità limitata ed sia perciò tenuto a iscriversi alla gestione commercianti deve versare un contributo annuo commisurato alla parte di reddito di impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuita al lavoratore in ragione della sua quota di partecipazione societaria e da lui dichiarata ai fini IRPEF. L’art. 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, conferisce rilievo ai redditi di impresa denunciati dall’obbligato ai fini IRPEF. Ne consegue che gli utili accantonati e non distribuiti, in difetto di opzione della società per l’imputazione “per trasparenza”, restano estranei alla base imponibile contributiva. Grava sull’ente creditore l’onere di provare l’imputazione del reddito al lavoratore.
Il Fatto
La società a responsabilità limitata di cui il lavoratore è socio unico e amministratore opera a tutti gli effetti come società di capitali, senza che l’unipersonalità la trasformi in impresa individuale. Gli utili prodotti negli anni 2015 e 2017 erano stati accantonati in bilancio e non percepiti dal socio.
L’INPS aveva emesso avvisi di addebito per i contributi dovuti alla gestione commercianti sugli utili non distribuiti. Il Tribunale e poi la Corte d’appello di Milano avevano accolto le domande del lavoratore, dichiarando non dovute le somme richieste. L’Istituto ricorre in cassazione deducendo la violazione dell’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992 e dell’art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986.
La Motivazione della Corte
La questione concerne l’obbligo di computare nella base imponibile contributiva gli utili prodotti dalla società in cui si esplica l’attività lavorativa, quando la società abbia deliberato di accantonarli e non abbia optato per l’imputazione “per trasparenza”.
La Corte ricostruisce l’evoluzione della disciplina. L’art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 commisurava il contributo al reddito annuo derivante dall’attività di impresa dichiarato ai fini IRPEF. L’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992 ha poi rapportato il contributo alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, ampliando la base imponibile. Il riferimento ai redditi delle società di persone, imputati per trasparenza ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, realizza l’immedesimazione tra società e socio.
Diversamente, il lavoratore iscritto alla gestione commercianti non deve includere nella base imponibile gli utili derivanti dalla mera partecipazione a una società di capitali in cui non presti attività lavorativa. Il semplice apporto al capitale esula dai redditi d’impresa considerati dal legislatore.
Nella vicenda, però, non si ravvisa un mero apporto: il socio svolge attività lavorativa e da tale attività scaturisce l’obbligo assicurativo. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 3240 del 2010, secondo cui l’imponibile contributivo di ciascun socio lavoratore si determina sulla parte di reddito di impresa dichiarato dalla s.r.l. ai fini fiscali, attribuita in ragione della quota di partecipazione.
Condizione imprescindibile è che il reddito sia dichiarato ai fini IRPEF: ciò postula la percezione degli utili, salvo opzione per l’imputazione “per trasparenza” ai sensi degli artt. 115 e 116 del d.P.R. n. 917 del 1986. In difetto, il reddito resta riconducibile alla società. Il dato letterale, corroborato sul versante sistematico dall’armonizzazione tra disciplina fiscale e previdenziale, prevale sulle obiezioni della Procura Generale e dell’Istituto. La Corte esclude che l’accantonamento sottenda di per sé un intento fraudolento.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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