Indennità di rischio radiologico: onere probatorio sul lavoratore non radiologo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9383 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di indennità di rischio radiologico, la posizione del personale medico e tecnico di radiologia va tenuta distinta da quella del restante personale. Solo per il primo opera la presunzione assoluta di rischio ex art. 1, legge n. 460/1988. Per il secondo, la spettanza dell’indennità presuppone la sussistenza di un rischio effettivo, e non meramente ipotetico, di esposizione non occasionale né temporanea, analoga a quella del personale di radiologia. L’onere probatorio di tale esposizione qualificata grava sul lavoratore che richieda l’indennità. L’accertamento di fatto del giudice di merito circa il mancato svolgimento abituale dell’attività in zona controllata, se congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Una lavoratrice aveva convenuto in giudizio l’azienda sanitaria di appartenenza chiedendo la condanna alla corresponsione dell’indennità di rischio radiologico. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello ha poi riformato la decisione, respingendo la pretesa della lavoratrice.

La Corte territoriale, richiamata la disciplina di settore e gli orientamenti della Cassazione, ha distinto il personale di radiologia dal restante personale. Per quest’ultimo ha ritenuto necessaria una verifica oggettiva dell’esposizione, non bastando la permanenza in zona controllata. All’esito della consulenza disposta in appello, ha escluso che fosse raggiunta la prova di un’esposizione continua e permanente. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo, con il quale la ricorrente assume che la disciplina di legge richiederebbe, ai fini del beneficio, il solo svolgimento abituale dell’attività professionale in zona controllata. La tesi si fonda sull’equiparazione tra permanenza in zona controllata e assorbimento annuo di radiazioni, trattandosi di indennità ambientale.

Il motivo è infondato. La Corte richiama il costante orientamento secondo cui, per il personale diverso dai medici e tecnici di radiologia, la spettanza dell’indennità presuppone un rischio effettivo, non ipotetico, di esposizione non occasionale né temporanea, analoga a quella del personale di radiologia, con onere probatorio a carico del lavoratore (Cass. Sez. L n. 4795 del 26/03/2012; Cass. Sez. L n. 19819 del 28/08/2013; Cass. Sez. L n. 17116 del 24/08/2015; Cass. Sez. L n. 12432 del 21/05/2018; Cass. Sez. L n. 14836 del 07/06/2018).

Nel percorso argomentativo rileva il richiamo alla Corte cost. n. 343 del 20/07/1992, che ha chiarito come la presunzione assoluta prevista per i medici e tecnici di radiologia non escluda altre posizioni lavorative che, in via eccezionale, possano accedere alla medesima disciplina in ragione di un’esposizione accertata a rischio non minore, per continuità e intensità, di quello del personale radiologico.

La censura specifica mossa alla Corte territoriale — non aver valorizzato lo svolgimento abituale dell’attività in zona controllata, in asserito contrasto con Cass. Sez. L n. 17116 del 24/08/2015 — è infondata. La Corte territoriale, in conformità proprio a quel precedente, ha escluso in fatto che la ricorrente svolgesse abitualmente la propria attività in zona controllata, negando la circostanza su cui il motivo si regge. Tale accertamento di fatto, congruamente motivato, non è sindacabile in legittimità.

Il rigetto del primo motivo assorbe gli ulteriori due. La Corte osserva che il secondo motivo si traduce in un inammissibile sindacato sulla valutazione delle prove riservata al giudice del merito, mentre le censure del terzo — relative alla nullità della CTU — sono prive di decisività, avendo il ricorso omesso ogni specifica contestazione del mancato superamento dei valori di soglia di cui al d.lgs. n. 230/1995. Il ricorso è dunque respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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