Lodo irrituale nullo non esclude il compenso degli arbitri (Cass. civ. Sez. I n. 23483 del 18.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nullità del lodo irrituale, dichiarata dal giudice ordinario, non determina di per sé il venir meno del diritto degli arbitri al compenso per l’attività svolta. Tale diritto può essere escluso solo in presenza di una radicale inesistenza del lodo, non già per effetto di un accertato vizio della procedura di nomina o di costituzione del collegio arbitrale. Il giudice di legittimità ha il dovere istituzionale di conoscere i propri precedenti, in funzione nomofilattica, e può rilevare d’ufficio che la decisione invocata dalla parte a fondamento della propria tesi è stata travolta da una successiva pronuncia di questa Corte, rimasta non adeguatamente illustrata nel ricorso. La lesione del minimo costituzionale della motivazione ricorre solo nei casi di mancanza, apparenza, manifesta contraddittorietà o perplessità, non quando il giudice del merito abbia esaminato e disatteso la doglianza con valutazione autonoma.
Il Fatto
Una struttura sanitaria era stata condannata, nei primi due gradi di merito, a corrispondere a tre arbitri il compenso per l’attività svolta in un arbitrato irrituale, oltre a un importo per la competenza dell’ufficio di segreteria. La Corte d’appello di Catanzaro aveva respinto il gravame della struttura, rilevando che la dedotta nullità del lodo, dichiarata da altra decisione del tribunale, non valeva a escludere il diritto al compenso, potendo questo essere negato solo in caso di radicale inesistenza del lodo, nella specie esclusa, e che la liquidazione era stata correttamente effettuata secondo la tariffa delle prestazioni stragiudiziali.
La struttura sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, incentrati sulla asserita inesistenza del mandato conferito agli arbitri e sull’omessa pronuncia in ordine ad alcune censure. Hanno resistito con controricorso i tre arbitri.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono stati dichiarati infondati. La Corte ha osservato che il ricorso si imperniava sulla tesi della inesistenza di un mandato conferito agli arbitri, invocando a sostegno una sentenza del tribunale che avrebbe annullato il lodo. Il ricorso, però, aveva omesso di specificare le ragioni di tale annullamento e, soprattutto, di riprodurre o localizzare la decisione, non menzionata neppure nell’elenco documenti, con violazione del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., e di dedurne l’avvenuto passaggio in giudicato.
I controricorrenti hanno depositato una ordinanza di questa Corte (Cass., Sez. I, 27/07/2022, n. 23438) con cui è stata cassata la sentenza della corte d’appello che aveva confermato la decisione del tribunale invocata dalla ricorrente. La Corte ha affermato di poter prendere piena cognizione di tale decisione, in virtù del dovere istituzionale di conoscere i propri precedenti, richiamando in proposito Cass. Sez. 5 n. 30780 del 2011, Cass. Sez. 3 n. 5360 del 2009 e Sez. U n. 26482 del 2007.
Da tale esame è emerso che la sentenza del tribunale non aveva acquisito valenza di giudicato e che la decisione d’appello che l’aveva confermata è stata travolta dalla pronuncia di legittimità, con motivazione che disattende la tesi della nullità della procedura di nomina del collegio arbitrale e della conseguente assenza del diritto al compenso. Caduto il caposaldo dei primi tre motivi, gli stessi sono destinati al rigetto, risultando per completezza autonomamente infondati anche il primo e il secondo motivo, alla luce di Cass. Sez. L n. 28139 del 2018, Cass. Sez. 6 n. 15884 del 2017 e Sez. 6-5 n. 5209 del 2018.
Infondato è anche il quarto motivo. La Corte territoriale ha direttamente esaminato la doglianza sulla quantificazione del compenso e l’ha disattesa con motivazione che non integra alcuna ipotesi di violazione del minimo costituzionale ex art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nella mancanza di motivazione, nella motivazione apparente, nella contraddittorietà o nella perplessità (Cass. Sez. 1 n. 7090 del 2022; Cass. Sez. 6-3 n. 22598 del 2018; Cass. Sez. 3 n. 23940 del 2017).
Fondato è invece il quinto motivo, nei limiti precisati. La censura è priva di pregio quanto alla nullità del lodo, ma la corte d’appello ha omesso di pronunciarsi sulla specifica doglianza relativa alla liquidazione del compenso della segretaria del collegio arbitrale. Sul punto la Corte territoriale ha operato un fugace richiamo in premessa, senza esaminare lo specifico profilo, non essendo configurabile neppure un’ipotesi di rigetto implicito. Il ricorso è quindi accolto sul solo quinto motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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