Perdita di chance e onere di allegare la probabilità dell’inquadramento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15308 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mancata conclusione delle procedure di riqualificazione previste dall’art. 15 del CCNL per il comparto Ministeri non integra, di per sé, un inadempimento risarcibile, perché la norma ha carattere meramente programmatico e non riconosce un diritto soggettivo alla progressione professionale, né obbliga l’Amministrazione a offrire una chance di sviluppo della carriera. Colui che agisce per il risarcimento del danno da perdita di chance ha l’onere di provare, anche mediante presunzioni e calcolo delle probabilità, la possibilità che avrebbe avuto di conseguire il superiore inquadramento. La valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. presuppone che risulti comprovata l’esistenza di un danno risarcibile.
Il Fatto
I ricorrenti, dipendenti del Ministero della Giustizia con qualifica di cancellieri e ufficiali giudiziari, hanno chiesto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno da perdita di chance. Il pregiudizio derivava dalla mancata conclusione delle procedure di riqualificazione per la progressione orizzontale e verticale previste dall’art. 15 del CCNL comparto Ministeri 1998-2001 e dal CCNI per il personale della Giustizia del 5.4.2000. Il danno era commisurato a distinte percentuali delle differenze stipendiali che sarebbero spettate ove le procedure fossero state completate.
Il Tribunale di Siracusa aveva accolto la domanda. La Corte d’Appello di Catania, in riforma, l’aveva rigettata, ritenendo che gli istanti non avessero allegato né provato, neppure in via presuntiva, che l’ammissione e il successivo superamento delle selezioni sarebbero stati probabili. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito dal Ministero con controricorso.
La Motivazione della Corte
I due motivi denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226 e 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., lamentando un errato apprezzamento del materiale istruttorio e la sostanziale inversione dell’onere probatorio. La Corte li tratta congiuntamente.
Il Collegio muove da un dato consolidato: su analoghe domande di dipendenti del Ministero, fondate sulla mancata conclusione dei passaggi disciplinati dall’art. 15 del CCNL 16.2.1999, la giurisprudenza di legittimità ha già escluso l’inadempimento. Richiama le Sezioni Unite n. 21678 del 2013, le Sez. Lavoro nn. 10950 e 21902 del 2018, le nn. 984, 9808, 12358 e 25626 del 2020 e la n. 15591 del 2022. Tali pronunce qualificano la disposizione contrattuale come meramente programmatica: essa non attribuisce un diritto soggettivo alla progressione, né configura una chance di carriera tutelabile in sé.
Le censure dei ricorrenti risultano inammissibili. Quanto all’inadempimento, le doglianze si scontrano con la sentenza impugnata, che lo ha escluso richiamando plurime decisioni di merito, alcune confermate proprio dai precedenti di legittimità. Sul danno, i motivi oppongono una diversa valutazione della rilevanza probatoria degli elementi offerti rispetto a quella operata dal giudice di appello, che ha esercitato il proprio discrezionale apprezzamento in modo plausibile.
Il percorso di riqualificazione, osserva la Corte, prevedeva una prima selezione e una seconda selezione all’esito di un periodo di formazione dall’esito incerto. Solo in relazione alla prima i ricorrenti potevano prospettare un’elevata probabilità di ammissione, in rapporto al numero di domande e ai posti disponibili; l’esito finale restava comunque da verificare. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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