Contestazione disciplinare tardiva e principio di immediatezza nel licenziamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23482 del 18.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contestazione disciplinare, lede il principio di immediatezza, determinando l’illegittimità della sanzione irrogata, la condotta del datore di lavoro che contesti i fatti al lavoratore a distanza di tempo dal loro accertamento senza che sussista la necessità di ulteriore istruttoria. Il datore deve procedere alla contestazione non appena abbia acquisito una compiuta e meditata conoscenza dei fatti oggetto di addebito. Il ritardo nella contestazione lede il diritto di difesa del lavoratore e il suo affidamento sulla mancanza di rilievo disciplinare attribuito dal datore alla condotta inadempiente. La presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ. non opera quando la raccomandata, inviata tramite agenzia privata, rechi dicitura di compiuta giacenza priva di sottoscrizione e di indicazioni sul tentativo di consegna.

Il Fatto

La corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato inefficace il licenziamento intimato a un lavoratore e ha risolto il rapporto, condannando il datore al pagamento di un’indennità pari a otto mensilità della retribuzione globale di fatto. Il lavoratore era accusato di una manovra negligente alla guida di un cestello con operai a bordo, sfociata in un urto con collasso e cedimento del pistone.

La corte territoriale ha ritenuto la sanzione proporzionata ai fatti, ma ha giudicato tardiva la contestazione, intervenuta oltre venti giorni dopo il sinistro, escludendo l’operatività dell’art. 1335 cod. civ. rispetto a una precedente raccomandata inviata tramite agenzia privata. Il datore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava l’ancoraggio del dies a quo al fatto del sinistro e non al fatto disciplinarmente imputabile, invocando l’art. 7 dello statuto dei lavoratori, gli artt. 1334 e 1335 cod. civ. e l’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 261 del 1999. Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 7 dello statuto e dell’art. 32, comma 8, del contratto collettivo Trasporto merci e logistica, per avere la corte ritenuto che la sospensione cautelare del lavoratore avesse già dimostrato la conoscenza dei fatti da parte del datore e imposto allo stesso di trarne subito le conseguenze disciplinari.

La Corte ha giudicato entrambi i motivi infondati, rilevando che la corte territoriale aveva già motivato sul dies a quo e sulla data dei fatti e che non era stata chiarita la rilevanza della dedotta conoscenza acquisita con informazioni e indagini supplementari nel periodo successivo.

Nel percorso argomentativo il Collegio richiama il proprio precedente Sez. L n. 29627 del 16.11.2018, Rv. 651748-01, secondo cui lede il principio di immediatezza la condotta del datore che, a fronte della sostanziale ammissione dei fatti da parte del lavoratore, glieli contesti a distanza di tre mesi dall’accertamento senza necessità di ulteriore istruttoria. Il diritto di difesa del lavoratore e il suo affidamento sulla mancanza di rilievo disciplinare della condotta risultano così pregiudicati dal ritardo.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e con raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *