Inammissibile il ricorso della Asl: difetto di autosufficienza sul giudicato esterno (Cass. civ. Sez. I n. 23625 del 20.08.2025)
Cass. Sez. Un. n. 8950 del 18.3.2022; Cass. Sez. Un. n. 8053 del 7.4.2014; Cass. n. 31546/2019, n. 20718/2018, n. 21874/2015, n. 17310/2020, n. 5508/2018, n. 15737/2017, n. 2617/2015, n. 26627/2006, n. 6107/1987, n. 1634/2020, n. 17313/2020, n. 26769/2018, n. 13395/2018, n. 26366/2017; sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021; C.G.A.R.S. n. 952/2019.
CONTENUTO:
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la violazione di un giudicato esterno non può essere censurata se il ricorrente non riproduce nel ricorso il testo integrale della sentenza assunta come vincolante, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo. Il principio di autosufficienza del ricorso, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., postula che sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure. L’erronea interpretazione della domanda e delle eccezioni, non ponendo in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione, non è censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Il Fatto
Una comunità terapeutica assistita, accreditata presso il servizio sanitario, erogava prestazioni di riabilitazione psichiatrica per conto dell’azienda sanitaria provinciale. Ritenendo insufficienti i posti del modulo destinato alla riabilitazione, l’azienda aveva stabilito con nota del 6 giugno 2014 che i pazienti che avevano esaurito il ciclo terapeutico restassero nel primo modulo, con la retta ridotta di 110,00 euro al giorno.
Annullata quella nota dal giudice amministrativo, la struttura chiedeva al giudice ordinario la differenza rispetto alla retta di 192,00 euro. Il Tribunale di Catania accoglieva la domanda; la Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 1985/2023, rigettava il gravame dell’azienda. Questa proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte condivide e recepisce integralmente la proposta di definizione ex art. 380 bis cod. proc. civ., ritenendola non incrinata dai rilievi della ricorrente.
Il primo motivo, sul difetto di giurisdizione, è inammissibile. La ricorrente non contesta il significato della norma, ma la ricostruzione della domanda operata dal giudice di merito. L’interpretazione della domanda, ricorda la Corte, non è censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché attiene a una quaestio facti sindacabile solo sotto il profilo motivazionale. Il petitum sostanziale era il pagamento del corrispettivo tabellare, pretesa riconducibile ai diritti soggettivi, non al risarcimento da atto amministrativo illegittimo.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile per difetto di autosufficienza. La ricorrente lamenta la violazione del giudicato del giudice amministrativo, ma riproduce solo singoli stralci della sentenza, omettendo proprio le parti rilevanti per la decisione impugnata. Il ricorso deve invece riportare il testo della sentenza con motivazione e dispositivo, non essendo il solo dispositivo bastevole alla comprensione del comando giudiziale.
La Corte richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 8950 del 18.3.2022: il principio di autosufficienza non va interpretato in modo eccessivamente formalistico, ma esige pur sempre l’indicazione puntuale del contenuto degli atti richiamati. Assorbite, in senso improprio, le censure del terzo motivo.
Anche il quarto motivo è inammissibile: privo di specificazione sui margini del rinnovo contrattuale, e comunque involgente una quaestio facti non censurabile in cassazione. Il quinto motivo, meramente consequenziale, cade con gli altri. All’inammissibilità seguono la condanna alle spese, quella ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e il pagamento in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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