Equa riparazione: riduzione per cumulo di parti e opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 (Cass. civ. Sez. 2 n. 13232 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La diminuzione dell’indennità per equa riparazione fino al 20% per liti con più di dieci parti e fino al 40% per liti con più di cinquanta parti, ex art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 89/2001, opera con riferimento all’intero giudizio presupposto, ove il cumulo soggettivo sia originario, ovvero, in caso di riunione di procedimenti connessi, con riferimento alle fasi a essa successive. È legittima l’applicazione unitaria della riduzione quando, nel procedimento di equa riparazione, sia disposta la riunione di distinti ricorsi di soggetti che avevano agito unitariamente nel processo presupposto. L’opposizione al collegio ex art. 5-ter l. n. 89/2001 non costituisce mezzo di impugnazione del decreto monocratico, ma strumento processuale che attua il contraddittorio sulla fondatezza della domanda indennitaria, senza limitazione di temi né divieto di reformatio in peius.
Il Fatto
La Corte d’appello di Perugia, in sede di rinvio, aveva accolto parzialmente l’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia avverso il decreto che aveva liquidato l’importo di € 2.240,00 pro capite a favore dei ricorrenti per l’eccessiva durata di un processo. Il giudice del rinvio, applicando le riduzioni previste dall’art. 2-bis, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 89/2001, aveva rideterminato l’indennità in € 1.120,00 per ciascuno. I ricorrenti hanno impugnato il decreto, deducendo la violazione degli artt. 2 e 2-bis della l. n. 89/2001, nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di liquidazione e compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, rigettando la tesi dei ricorrenti secondo cui la riduzione del 40% avrebbe dovuto essere proporzionalmente riferita solo alla fase successiva alla riunione dei procedimenti. La riduzione prevista dal comma 1-bis dell’art. 2-bis l. n. 89/2001 opera, infatti, con riferimento all’intero giudizio presupposto quando il cumulo soggettivo sia originario. Quando invece la riunione è disposta nel corso del giudizio, la riduzione si applica alle fasi successive al superamento delle soglie numeriche.
Nel caso di specie, i ricorrenti avevano agito unitariamente nel processo presupposto, sicché la successiva riunione dei distinti ricorsi ex art. 5-ter l. n. 89/2001 non poteva che confermare la carenza di un interesse alla diversificazione delle posizioni. La Corte ha richiamato il principio per cui è legittima l’applicazione unitaria della diminuzione per l’intero giudizio cumulato, come già affermato in precedenti pronunce.
Quanto alla dedotta mancata motivazione in relazione allo sviluppo temporale del giudizio presupposto, la Corte ha rilevato che i ricorrenti avevano fatto riferimento a circostanze non contemplate nel decreto impugnato, senza rispettare l’onere di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Il giudice di merito non è, inoltre, tenuto a dimostrare l’infondatezza di eventuali precedenti giurisprudenziali difformi, neppure se si tratti di decisioni rese dallo stesso ufficio.
La Corte ha infine chiarito che l’opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 non è un mezzo di impugnazione, ma uno strumento che attua il contraddittorio sulla domanda indennitaria. Non soggiace, pertanto, al divieto di reformatio in peius, con la conseguenza che il collegio può legittimamente ridurre l’importo già liquidato in sede monitoria. Alla luce di tale natura, è stata ritenuta corretta anche la compensazione parziale delle spese, operata dal giudice del rinvio in ragione dell’accoglimento parziale dell’opposizione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.