Indennità esclusività medica non rimborsabile oltre il tetto di spesa (Cass. civ. Sez. I n. 22892 del 08.08.2025)

le parti sono indicate per ruolo (struttura sanitaria, azienda sanitaria, Regione).
Refusi nel testo: “ad oggi pienamente riconosciuto” appare come “ad oggi pienamente riconosciuto”; “non era stata per nulla dimostrata” trascritto; presenti refusi di stampa (“dovut a”, “badget”, “inammissibil e”, “consi-“) non rilevanti ai fini del commento. Il testo indica il primo motivo come inammissibile per carenza di interesse, poiché la Corte d’appello ha affermato implicitamente la giurisdizione; richiamata Cass. Sez. Un. n. 22960 del 22 luglio 2022. Nessuna anomalia di provenienza su numero e data di deposito, entrambi confermati dal blocco ESTREMI.
CONTENUTO:

Principi di diritto (Massima)
Le prestazioni assistenziali rese dagli ospedali classificati e dagli IRCCS, anche privati, sono soggette agli stessi limiti tariffari e ai tetti di spesa previsti per le aziende ospedaliere pubbliche, in forza degli artt. 8-quinquies, secondo comma, e 8-sexies, primo comma, del d.lgs. n. 502/1992. Ne consegue che l’indennità di esclusività del personale medico è remunerabile solo se contenuta nel tetto di spesa annuale e non come prestazione autonoma ed extra budget. In mancanza di una previsione contrattuale che la ponga a carico della Regione, il suo riconoscimento si risolve in una violazione dei tetti di spesa. Ove l’accordo contrattuale preveda non il rimborso integrale dell’onere, ma un contributo ragguagliato al finanziamento statale, la prova dell’erogazione del finanziamento grava sulla struttura richiedente.

Il Fatto

Una struttura sanitaria privata, qualificata come IRCCS, ha chiesto alla Regione e alla competente azienda sanitaria il rimborso dell’indennità di esclusività medica relativa agli anni 2003 e 2005-2008, per oltre 3,6 milioni di euro, in base a fatture emesse.

Il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo, rilevando che solo per il 2002 e il biennio 2003-2004 esistevano un atto regionale e un accordo contrattuale di riferimento, mentre per gli anni 2005-2008 nulla era previsto; quanto al 2003-2004, l’accordo subordinava il contributo regionale all’effettiva erogazione del finanziamento statale, non dimostrata. La Corte d’appello ha confermato il rigetto. La struttura ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, con cui la ricorrente denunciava un preteso difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. La Corte territoriale non ha declinato la giurisdizione, ma l’ha implicitamente affermata decidendo il merito nel senso a sé sfavorevole: manca quindi l’interesse a una pronuncia su un punto non deciso in senso negativo.

Nel merito, la Corte ricostruisce il regime normativo. Gli artt. 8-quinquies, secondo comma, e 8-sexies, primo comma, del d.lgs. n. 502/1992 assoggettano le prestazioni degli ospedali classificati e degli IRCCS, anche privati, agli stessi limiti tariffari e tetti di spesa delle aziende ospedaliere pubbliche. A tale regime la struttura non si sottrae.

L’indennità di esclusività trova la sua fonte nel fondo istituito dall’art. 72, sesto comma, della legge n. 448/1998, la cui applicazione è rimessa alla sede contrattuale secondo il CCNL dell’8 giugno 2000. In assenza di alcuna previsione contrattuale per gli anni 2005-2008, il riconoscimento del rimborso si risolverebbe in una violazione dei tetti di spesa: l’indennità è remunerabile solo se rientra nel tetto annuale, non come prestazione autonoma ed extra budget.

Quanto al 2003, la Corte rileva che l’accordo contrattuale del 13 dicembre 2004 prevedeva non il rimborso integrale dell’onere, ma un contributo commisurato al finanziamento assegnato dallo Stato alla Regione. Il diritto era quindi condizionato al riconoscimento e all’ammontare di quel finanziamento, la cui prova gravava sulla struttura, che non vi ha assolto.

Il secondo motivo, fondato sulla pretesa parificazione degli IRCCS agli ospedali classificati ex artt. 41-43 della legge n. 833/1978, è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi: la Corte territoriale ha anzi riconosciuto l’equiparazione, ma ha tratto da essa la soggezione ai tetti di spesa. Il terzo motivo, che prospettava un ulteriore profilo di giurisdizione e la violazione della legge di ratifica del TFUE, è parimenti inammissibile, poiché la questione pregiudiziale sollevata esula dai presupposti del rinvio alla Corte di giustizia. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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