Inammissibile per tardività il ricorso per cassazione in materia di opposizione esecutiva, senza sospensione feriale (Cass. civ. Sez. 3 n. 2400 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione feriale dei termini processuali non si applica ai giudizi di opposizione esecutiva, in ogni loro fase e grado, incluse le impugnazioni ed il giudizio di legittimità. Ne consegue che il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in un giudizio di opposizione all’esecuzione, ex art. 615, comma 1, c.p.c., a precetto basato su decreto ingiuntivo, deve essere notificato nel termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., senza computare alcuna sospensione feriale. La notificazione oltre tale termine rende il ricorso inammissibile per tardività, precludendo l’esame dei motivi di merito.

Il Fatto

La società, creditrice nei confronti di un condominio in forza di un decreto ingiuntivo, intimava precetto a un singolo condomino per il pagamento della quota millesimale di sua competenza. Il condomino proponeva opposizione, deducendo di aver già adempiuto alle proprie obbligazioni. Il giudice di primo grado accoglieva l’opposizione, dichiarando l’inefficacia del precetto per intervenuto pagamento; la sentenza veniva confermata in grado di appello.

La società proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, deducendo la nullità della notifica dell’atto di opposizione per vizi della notificazione a mezzo PEC, l’erronea qualificazione dell’azione come opposizione all’esecuzione anziché opposizione agli atti esecutivi e l’insussistenza del diritto di agire esecutivamente nei confronti del condomino non moroso.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, senza entrare nel merito delle doglianze formulate. Il principio applicato è quello consolidato per cui la sospensione feriale dei termini non opera nei giudizi di opposizione esecutiva, in ogni loro fase e grado. Tale principio, già affermato in precedenti pronunce (tra cui Cass. n. 36324 e n. 6779/2023, nonché Cass. n. 27747/2017 e n. 13578/2019), è stato ribadito con riferimento al giudizio di legittimità.

La sentenza impugnata era stata pubblicata l’8 giugno 2023, mentre il ricorso risultava notificato il 14 dicembre 2023, oltre il termine semestrale di legge. La Corte ha escluso che nel computo del termine potesse essere considerata la sospensione feriale, trattandosi di un giudizio di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte, oltre alla declaratoria dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 4315 del 2020.

La Corte ha infine rigettato l’istanza di oscuramento dei dati personali, richiamando il proprio recente orientamento in tema di applicazione dell’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003. L’oscuramento costituisce eccezione alla regola della pubblicità dei provvedimenti giurisdizionali, che trova fondamento nei principi del giusto processo ex artt. 6 CEDU e 111 Cost. I “motivi legittimi” richiesti dalla norma per l’accoglimento dell’istanza devono intendersi quali “motivi opportuni”; nel caso di specie, in difetto di elementi sulla natura della causa petendi, la materia della controversia non poteva considerarsi sensibile né caratterizzata da particolare delicatezza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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