Interessi moratori esclusi se la prassi di pagamento è accordo quérable (Cass. civ. Sez. II n. 23767 del 23.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La prassi costante tra le parti di esecuzione del pagamento presso il domicilio del debitore, con ritiro dei titoli da parte di un incaricato del creditore, integra un accordo per facta concludentia volto a qualificare quérable l’obbligazione pecuniaria, in deroga al principio generale di cui all’art. 1182, comma 3, cod. civ. e alla natura portable del debito del compratore ex art. 1498 cod. civ. Tale regime convenzionale esclude la mora ex re e, con essa, la decorrenza automatica degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002. La deroga convenzionale ai termini legali di pagamento richiede la forma scritta già nella versione originale dell’art. 4, ultimo comma, d.lgs. n. 231/2002, ma la sua invalidità non consegue automaticamente alla violazione del requisito formale: occorre l’accertamento dell’iniquità del patto in danno del creditore, che il giudice del merito può rilevare anche d’ufficio, con effetti limitati all’invalidità parziale della sola clausola di dilazione.

Il Fatto

Una società fornitrice di prodotti farmaceutici, dopo una costituzione in mora rimasta inevasa, otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti di un farmacista per gli interessi moratori maturati su forniture relative al periodo maggio 2004 – febbraio 2009. Il debitore proponeva opposizione e autonoma domanda di accertamento negativo, sostenendo che la prassi pluriennale concordata prevedeva il pagamento presso il proprio domicilio, tramite incaricato della creditrice.

Insorto conflitto di competenza, la Cassazione lo risolveva indicando il Tribunale di Napoli, che revocava il decreto e rigettava la domanda della società. La Corte d’Appello di Napoli confermava, ravvisando nella prassi un accordo per facta concludentia. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta prioritariamente il quarto motivo, la cui infondatezza assorbe le restanti doglianze. La questione centrale riguarda la qualificazione della prassi di pagamento: mera tolleranza del creditore o vero e proprio accordo modificativo del luogo di adempimento.

La Corte condivide l’approdo del giudice d’appello. Le modalità costantemente utilizzate – assegni bancari senza data, trasmessi e firmati dall’amministratore della creditrice, versati all’incasso, con regolare ritiro presso la farmacia da parte di un incaricato – dimostrano un regime convenzionale in deroga alla natura portable del debito pecuniario del compratore. Ne deriva l’esclusione della mora ex re e della decorrenza automatica degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002.

Il Collegio reputa inconferente il richiamo, prospettato in memoria, a Cass. n. 31319 del 06.12.2024: quella fattispecie, pur coinvolgendo la stessa creditrice e forniture assimilabili, era stata ricondotta a un rapporto risalente al 1986 e qualificata come contratto di durata a esecuzione periodica, con esclusione del decreto per il limite temporale dell’art. 10 d.lgs. n. 231/2002. Nel caso esaminato, invece, le forniture sono successive all’entrata in vigore del decreto.

Quanto all’accordo orale del 2007, con cui le parti avevano dilazionato il pagamento fino a 150 giorni, la Corte esclude l’iniquità del patto, giustificato dalla natura della merce, erogata in regime di assistenza pubblica e soggetta a rimborso differito da parte dell’azienda sanitaria, e dalla continuità delle somministrazioni.

Il Collegio rettifica sul punto la sentenza impugnata: l’art. 4, ultimo comma, d.lgs. n. 231/2002, già nella versione ratione temporis, prevedeva l’onere di forma scritta per la deroga ai termini legali di pagamento. Tuttavia, la violazione del requisito formale non determina automaticamente l’invalidità: occorre l’accertamento di un elemento ulteriore, l’iniquità del patto in danno del creditore. Il rimedio conseguente è una nullità di protezione, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, che può rilevarla anche d’ufficio con effetti limitati alla sola clausola di dilazione, secondo il principio di Sez. U n. 26243 del 12/12/2014. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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