Inammissibile il ricorso che chiede una rimeditazione del merito probatorio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23776 del 23.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri la selezione e la valutazione delle prove è inammissibile, perché tali valutazioni sono riservate al giudice del merito e censurabili in sede di legittimità solo entro ristretti limiti. La doglianza che si traduca in una richiesta di rimeditazione del merito della decisione non è consentita nel giudizio di legittimità. Il motivo che ometta di riportare, anche per estratto, e di localizzare la documentazione su cui si fonda viola il disposto dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.

Il Fatto

Due verbali di accertamento avevano affermato la responsabilità solidale di una società committente, insieme alle società appaltatrici, per omissioni di carattere contributivo riferite ai lavoratori impiegati in appalti di autotrasporto di cose per conto terzi, nel periodo dicembre 2013 – agosto 2015. Secondo l’accertamento, nella retribuzione mensile sarebbero stati corrisposti i ratei di tredicesima e quattordicesima e altre voci esenti o a ridotta contribuzione, così da erogare la retribuzione pattuita riducendo notevolmente l’imponibile previdenziale.

Il Tribunale aveva accolto l’opposizione della società, ritenendo che l’istruttoria non provasse univocamente l’attività effettivamente svolta dai lavoratori per conto della committente. La Corte d’appello aveva poi accolto il gravame dell’Inps, valorizzando le dichiarazioni testimoniali e rilevando l’assenza di contestazioni sul merito dell’obbligo contributivo. La società ha proposto ricorso in cassazione, resistito dall’Inps con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso deduceva violazione di legge, in particolare degli artt. 115, 116, 420 e 421 cod. proc. civ. e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., lamentando che fossero state disattese le prove acquisite e che fosse stato omesso l’esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

La Sezione Lavoro ha preliminarmente rilevato un difetto di specificità del motivo. La società ricorrente non aveva riportato, neppure per estratto, né localizzato la documentazione posta a fondamento della censura, in tal modo eludendo il requisito dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.

Nel merito, la Corte ha qualificato il motivo come inammissibile. La censura investiva la selezione e le valutazioni istruttorie, attività che appartengono alla competenza esclusiva del giudice del merito e che restano incensurabili in cassazione, salvo entro ristretti limiti non ricorrenti nella specie. A sostegno, il collegio ha richiamato i precedenti Cass. nn. 11892/16 e 27000/16.

La ricorrente chiedeva, in sostanza, una rimeditazione del merito della decisione, esito non consentito nel giudizio di legittimità. All’accertata inammissibilità è seguita la condanna alle spese di lite in ragione della soccombenza, liquidate in dispositivo.

La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dichiarando il ricorso inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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