Trattenimento straniero, convalida nulla se la motivazione è su modulo prestampato (Cass. civ. Sez. I n. 29564 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che convalida il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza è nullo quando è redatto su modulo prestampato con voci multiple e caselle non segnate, senza alcuna esplicitazione delle ragioni della decisione. La misura incide su un diritto di rango costituzionale e di natura inviolabile, la cui limitazione è assistita dalla riserva assoluta di legge di cui all’art. 13 Cost.; l’autorità amministrativa è pertanto priva di potere discrezionale e il controllo giurisdizionale opera negli stessi limiti. Ne consegue che la motivazione del decreto di convalida deve contenere l’accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta e la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. In difetto, la motivazione è del tutto insussistente e la cassazione segue senza rinvio, ex art. 382 cod. proc. civ.
Il Fatto
In data 31.01.2025 veniva notificato allo straniero il decreto di espulsione del Prefetto. In pari data lo straniero veniva trattenuto presso il centro di permanenza per i rimpatri, per ordine del Questore, che chiedeva la convalida del provvedimento al giudice di Pace. Il giudice convalidava con provvedimento emesso all’udienza del 03.02.2025.
Lo straniero ricorre per cassazione avverso il decreto di convalida con un unico motivo. L’Avvocatura Generale dello Stato non si è costituita.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo denunzia la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., deducendo la nullità della motivazione del decreto impugnato per assenza della stessa: il provvedimento è composto da un modulo prestampato in cui non sono state apposte neppure le crocette relative alle opzioni predefinite.
Il motivo è fondato. Il decreto impugnato risulta redatto su modulo prestampato con voci multiple di motivazione, con le relative caselle non segnate, senza alcuna forma di esplicitazione delle ragioni della decisione.
La Corte richiama il principio secondo cui il trattenimento dello straniero costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. In virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale; negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte.
Corollario di tale impostazione è che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida deve contenere l’accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. La Corte richiama sul punto Cass., n. 6064/2019 e Cass., n. 18748/2015, con la quale è stato cassato il decreto di convalida della proroga del trattenimento redatto su modulo prestampato non recante alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.
La motivazione del decreto impugnato è pertanto da ritenere del tutto insussistente. Il ricorso è accolto e il provvedimento è cassato senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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