Traslazione dell’imponibile al gestore uti dominus di società schermo (Cass. civ. Sez. V n. 23987 del 27.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, per la traslazione dell’imponibile dalla società al soggetto che l’ha gestita uti dominus, idonea ad assicurare la ripresa a tassazione nei confronti di quest’ultimo delle imposte dovute, non è decisivo classificare la funzione del soggetto operante dietro la società, e cioè comprendere se si tratti di un amministratore formale o di un amministratore di fatto. Ciò che deve emergere è che il terzo si comporti uti dominus, gestendo e dirigendo le risorse sociali autonomamente dalla società e, se del caso, indipendentemente dagli interessi di questa, ideando e ponendo in essere le condotte illecite dalle quali possa insorgere un credito erariale. In tali ipotesi assume rilievo non il rapporto fiscale della società, bensì quello che fa capo direttamente all’interponente, effettivo possessore del reddito d’impresa.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2007 e 2008, contestandogli di aver ideato e realizzato, tramite più società, operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello nel settore delle bevande. La pretesa riguardava l’IVA evasa, oltre interessi e sanzioni.

Il contribuente, formalmente legato a una delle società da un contratto di associazione in partecipazione, era stato identificato come amministratore di fatto di altra società e riconosciuto fiscalmente responsabile degli illeciti. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale confermava, qualificandolo come ideatore e gestore della frode. Il contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, lamentavano la violazione delle regole sul riparto dell’onere probatorio e la mancanza di prove o indizi gravi, precisi e concordanti circa il ruolo di amministratore di fatto e l’emissione di fatture soggettivamente inesistenti.

La Corte li rigetta. La sentenza impugnata contiene passaggi significativi ed esaustivi sul ruolo del contribuente, ricostruiti sulla base delle indagini della Guardia di Finanza. La società di cui era gestore era priva di struttura organizzativa e di personale, aveva più volte trasferito la sede, non aveva mai versato l’IVA né conseguito margini: elementi che ne rivelano la natura di società schermo. Il giudice regionale ha valorizzato la funzione di ideatore e gestore della frode, non il ruolo formale.

Quanto alle censure di fatto, esse sono inammissibili: sollecitano un riesame del merito e violano i limiti di ricorribilità ex art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., essendo la pronuncia d’appello conforme a quella di primo grado, senza che il ricorrente abbia dimostrato ragioni di fatto diverse.

Nel merito la Corte ricostruisce i principi consolidati: le sanzioni sono a carico della società ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, anche se gestita da amministratore di fatto, salvo che si tratti di società cartiera, dove la fictio fa venir meno la ratio della norma e ripristina la regola per cui la sanzione colpisce la persona fisica autrice dell’illecito. Il fatto costitutivo dell’imposizione è il possesso effettivo del reddito per interposta persona ex art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973.

Per l’IVA, il gestore che agisce in nome proprio ma per conto della società realizza un mandato senza rappresentanza; l’art. 3, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972 sancisce la finzione di due prestazioni identiche consecutive, con assunzione in proprio dei diritti e degli obblighi da parte del mandatario.

Il terzo motivo, sulla motivazione degli atti impositivi, è infondato: l’obbligo ex art. 7 della legge n. 212 del 2000 è soddisfatto con il rinvio per relationem al processo verbale di constatazione, poiché il gestore di fatto ha l’obbligo di conoscere l’andamento dell’attività sociale. Il quarto, sulla motivazione apparente ex art. 132, n. 4, cod. proc. civ., è parimenti rigettato: la sentenza è ampiamente esaustiva. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

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