Improcedibile il ricorso senza relata di notifica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. I n. 23982 del 27.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, ove il ricorrente abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, sorge a suo carico l’onere di depositare, unitamente al ricorso e nel termine di cui all’art. 369, comma 1, cod. proc. civ., la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione. L’omesso deposito della relata determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., vizio rilevabile d’ufficio e non sanato dalla mancata contestazione della controricorrente. La sanzione non è esclusa quando il ricorso sia stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto la cassazione di una sentenza della Corte d’Appello di Milano, depositata il 25 giugno 2019, dichiarando che essa le era stata notificata il 2 luglio 2019. Entrambe le controricorrenti hanno resistito con distinti controricorsi.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato memoria, eccependo la sopravvenuta estinzione della società controricorrente per cancellazione dal registro delle imprese. La questione centrale, tuttavia, riguarda l’osservanza degli oneri documentali posti a carico del ricorrente dall’art. 369 cod. proc. civ..
La Motivazione della Corte
La Corte esclude anzitutto che la cancellazione della società controricorrente dal registro delle imprese, avvenuta dopo la proposizione del ricorso, determini interruzione del processo. Nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso di ufficio, non trovano applicazione le comuni cause interruttive previste dalla legge (Cass. n. 26452 del 2024).
Il ricorso è invece dichiarato improcedibile per violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. La ricorrente, pur avendo dichiarato la notificazione della sentenza impugnata, ha depositato nel termine la sola copia autentica con attestazione di conformità, senza la relazione di notificazione. Tale documento non risulta prodotto dalle resistenti né acquisito al fascicolo d’ufficio.
Il Collegio ricostruisce la regola e le sue eccezioni. Il difetto di produzione non comporta improcedibilità solo quando la notificazione del ricorso risulti perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra le due date assicura lo scopo della norma, consentendo di accertare la tempestività ex art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (Cass. n. 11386 del 2019). Nel caso concreto la sentenza è stata pubblicata il 25 giugno 2019 e il ricorso notificato il 1° ottobre 2019, ben oltre il termine breve.
Sulla scorta delle Sezioni Unite n. 21349 del 2022, la Corte ribadisce che la dichiarazione di avvenuta notificazione attesta un fatto processuale e, quale manifestazione di autoresponsabilità, impegna la parte a depositare copia della sentenza munita della relata nei termini dell’art. 369 cod. proc. civ., senza possibilità di recupero tardivo ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. Il vizio è rilevabile d’ufficio e non è sanato dalla mancata contestazione della controricorrente (Cass. n. 17014 del 2024; Cass. n. 3466 del 2020).
La sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU. Si tratta di un adempimento preliminare finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito e a selezionare la procedura più adeguata. La Corte richiama la sentenza Corte EDU 23 maggio 2024, che ha ritenuto adeguata la misura e ha escluso la necessità di consentire il deposito tardivo della relata (Cass. n. 24724 del 2024). Il ricorso è pertanto improcedibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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