Mala gestio e sindacato sulla CTU sufficienza documenti è questione di fatto (Cass. civ. Sez. I n. 23984 del 27.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione circa la sufficienza o insufficienza della documentazione esaminata dal consulente tecnico d’ufficio costituisce questione di fatto, riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente che abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo di motivazione con l’indicazione delle fonti del proprio convincimento. Non è necessario che si soffermi sulle contrarie allegazioni dei consulenti di parte, che restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni accolte. Le critiche che tendono al riesame degli elementi già valutati dal consulente si risolvono in mere argomentazioni difensive, inidonee a configurare il vizio di motivazione o la violazione di legge.

Il Fatto

La corte territoriale, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’amministratore unico di una società in liquidazione, ha ridotto la condanna di questi al risarcimento dei danni in favore del Fallimento, in conseguenza degli addebiti di mala gestio. Gli addebiti riguardavano la capitalizzazione di costi di ricerca, sviluppo e pubblicità privi dei presupposti, la rilevazione di crediti fittizi, il rimborso di finanziamenti ai soci in violazione dell’art. 2467 cod. civ. e la prosecuzione dell’attività d’impresa dopo l’intervenuta causa di scioglimento.

Il ricorrente ha impugnato la sentenza con tre motivi, deducendo l’erronea affermazione di un giudicato sull’an debeatur, l’illegittima rettifica dei dati di bilancio da parte del consulente tecnico e la mancata estensione dell’indagine peritale alla documentazione contabile non prodotta dal curatore ma nella sua disponibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto dato atto che, nelle more del giudizio, era stata dichiarata inammissibile la richiesta di revocazione proposta avverso una precedente ordinanza che aveva respinto altro ricorso del medesimo ricorrente.

Il primo motivo è stato ritenuto infondato. Secondo la Corte, i motivi d’appello non contenevano critiche specifiche alla condotta di arbitraria contabilizzazione, ma contestavano il criterio di quantificazione del danno e l’assenza del nesso causale. Ne conseguiva la corretta affermazione del giudicato sul profilo dell’an debeatur, non investito da specifico gravame.

Il secondo e il terzo motivo sono stati esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. Il consulente tecnico, esaminando la documentazione disponibile, aveva operato le rettifiche dei bilanci depurandole dalla capitalizzazione dei costi, dai crediti fittizi e dal rimborso dei finanziamenti ai soci in violazione dell’art. 2467 cod. civ. La corte di merito ha accolto le risultanze della consulenza in ordine al danno differenziale dei patrimoni netti, determinato dall’aggravamento della situazione patrimoniale esistente alla data della causa di scioglimento.

Il passaggio centrale riguarda il sindacato sulla consulenza. La Corte ha ribadito che la valutazione sulla sufficienza o insufficienza della documentazione esaminata dal consulente è questione di fatto, riservata al giudice di merito. Quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente che abbia replicato ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo di motivazione con l’indicazione delle fonti del proprio convincimento, senza necessità di confutare espressamente le contrarie allegazioni.

Le critiche di parte rivolte al riesame degli elementi già valutati dal consulente si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non configurano il vizio di motivazione previsto dall’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. né la violazione di legge. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con la statuizione sul contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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