Contributo unificato non duplicabile per l’intimazione di pagamento (Cass. civ. Sez. V n. 24258 del 31.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la quantificazione del contributo unificato dovuto per l’impugnazione dell’intimazione di pagamento avviene sulla base del valore della lite determinato dal solo atto impugnato. Il calcolo non può essere esteso anche al valore delle cartelle esattoriali presupposte, perché ciò comporterebbe un’inammissibile duplicazione della richiesta contributiva. L’individuazione e l’interpretazione del contenuto della domanda sono attività riservate al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione, per violazione di legge, solo quando l’erronea rilevazione del petitum incida sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Nei confronti delle Amministrazioni dello Stato ammesse alla prenotazione a debito non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato previsto in caso di impugnazione respinta integralmente.

Il Fatto

Il contribuente impugnava un invito al pagamento di un maggior contributo unificato riferito a un procedimento tributario. La CGT di secondo grado della Calabria accoglieva l’appello del contribuente e annullava l’atto impugnato. Il Ministero dell’economia e delle finanze proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo che il contributo andava calcolato sia sul valore dell’intimazione di pagamento sia su quello di ogni cartella esattoriale sottesa.

Il contribuente resisteva con controricorso, chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto respinto le eccezioni di inammissibilità del controricorrente. Il ricorso, pur sintetico, rappresenta la questione nodale e prospetta le violazioni di legge in modo esauriente e specifico.

La Suprema Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 8950 del 18.03.2022, secondo cui il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., non va interpretato in modo eccessivamente formalistico, non potendosi tradurre nell’onere di integrale trascrizione degli atti, ove il loro contenuto sia puntualmente indicato nelle censure.

Nel merito, il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che il contributo dovesse essere commisurato anche alle cartelle presupposte. La Corte ha osservato che la sentenza impugnata accerta in fatto che il ricorso tributario aveva ad oggetto il solo atto di intimazione di pagamento e non la cartella esattoriale.

Pertanto la decisione della CTR è legittima: si tratta di una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile solo per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., quando l’inesatta rilevazione del contenuto della domanda incida sul petitum, come chiarito dalla Sez. V n. 30770 del 06.11.2023.

La Corte ha inoltre richiamato la Sez. V n. 26439 del 10.10.2024, secondo cui la quantificazione del contributo unificato per l’impugnazione di un atto fondato sulla mancata notifica delle cartelle presupposte avviene sul valore dei soli tributi richiamati nell’atto impugnato. La ratio è evitare la duplicazione di imposta: il contributo per l’impugnazione della cartella non può essere duplicato in quello oggetto del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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