Notaio responsabile solo per l’imposta principale, non per la complementare (Cass. civ. Sez. V n. 24475 del 03.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità del notaio rogante per il pagamento dell’imposta di registro trova fondamento in una fattispecie ulteriore e diversa dal presupposto impositivo, che concerne unicamente le parti contraenti. In virtù dell’art. 57 d.P.R. n. 131/1986, l’obbligo del pubblico ufficiale è limitato al pagamento della sola imposta principale, restando esclusa ogni sua responsabilità per l’imposta complementare e suppletiva. Ne consegue che, quando la pretesa impositiva non sia riscontrabile ictu oculi ma richieda accertamenti fattuali o valutazioni giuridico-interpretative, l’ufficio non può notificare al notaio l’avviso di liquidazione, dovendo emettere avviso di accertamento nei confronti delle sole parti contraenti.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a un notaio un avviso di liquidazione di imposta e irrogazione di sanzioni, relativo a un atto pubblico di vendita. L’ufficio disconosceva l’agevolazione prima casa prevista dal comma 4/bis della nota II bis alla Tariffa Parte I allegata al d.P.R. n. 131/1986, poiché l’acquirente risultava proprietario di altro immobile nel medesimo comune.

Il notaio impugnava l’atto davanti alla CTP di Roma, deducendo l’inagibilità dell’immobile pre-posseduto e la carenza della propria legittimazione passiva solidale, essendo ormai decorsi oltre sessanta giorni dalla redazione dell’atto. La CTP accoglieva il ricorso; la CTR del Lazio riformava la decisione in accoglimento dell’appello dell’ufficio. Il notaio ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione del ruolo del notaio. Egli è coinvolto nell’imposizione in quanto pubblico ufficiale rogante, obbligato a richiedere la registrazione ai sensi dell’art. 10, lett. b), d.P.R. n. 131/1986, ma resta estraneo al presupposto impositivo, che riguarda unicamente le parti contraenti quali titolari di capacità contributiva. La sua responsabilità nasce da una fattispecie diversa, insita nel ruolo di garanzia assegnatogli dalla legge.

Su questa premessa, l’obbligo di pagamento è posto a carico del notaio dall’art. 57 d.P.R. n. 131/1986 nella qualità di responsabile d’imposta, come definita dal terzo comma dell’art. 64 d.P.R. n. 600/1973. La solidarietà che ne deriva non è paritetica, ma secondaria o dipendente rispetto a quella dei contraenti: ciò consente al notaio la rivalsa per l’intero e non il regresso pro-quota, che presupporrebbe una responsabilità paritetica da co-realizzazione del presupposto.

Proprio in ragione di tale peculiare natura, l’art. 57 limita la responsabilità del notaio alla sola imposta principale, non risultando egli gravato da alcuna responsabilità per l’imposta complementare e suppletiva. La previsione evita che il pubblico ufficiale sia inciso per importi indeterminati nell’an e nel quantum, privi di copertura nella provvista precostituita presso le parti.

Il Collegio richiama quindi il condiviso indirizzo (Cass. Sez. 5 n. 12257 del 2017): in tema di imposta di registro, quando l’ufficio liquida il tributo a seguito del disconoscimento di un’agevolazione applicata al momento della registrazione, la responsabilità del notaio è esclusa, poiché l’imposta va qualificata come complementare. Ove la pretesa non trovi riscontro cartolare e richieda elementi extratestuali o accertamenti ulteriori, l’amministrazione deve emettere avviso di accertamento verso i contraenti.

Nel caso concreto l’atto impositivo scaturiva da un’attività di verifica che aveva disconosciuto l’agevolazione: l’imposta non aveva natura principale, bensì complementare. La sentenza impugnata è quindi erronea. La Corte accoglie il terzo motivo, assorbiti gli altri, cassa la decisione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, accoglie l’originario ricorso del contribuente, compensando le spese di merito e condannando la controricorrente a rifondere quelle di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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