Dazi antidumping e buona fede dell’importatore: necessaria la verifica cumulativa dei presupposti (Cass. civ. Sez. V n. 34916 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di recupero a posteriori dei dazi doganali, la mera falsità dei certificati di origine presentati dall’importatore non esaurisce il tema della buona fede e non consente, da sola, di escludere l’esimente di cui all’art. 220, par. 2, lett. b), CDC. Il giudice di merito è tenuto a svolgere uno scrutinio cumulativo delle tre condizioni imposte dalla norma: l’errore attivo delle autorità doganali dello Stato di esportazione, la non riconoscibilità di tale errore da parte del debitore in buona fede e l’osservanza di tutte le prescrizioni doganali. La motivazione che si arresti alla sola falsità documentale è apparente e va cassata con rinvio. Le comunicazioni interlocutorie dell’OLAF costituiscono atti ispettivi dotati di rilevanza probatoria, utilizzabili dall’Amministrazione senza attendere la relazione finale, purché valutate autonomamente; il loro utilizzo non impone un contraddittorio endoprocedimentale, che resta disciplinato dall’art. 11, comma 4-bis, D.Lgs. n. 374/1990.

Il Fatto

Alla società importatrice sono stati notificati avvisi di rettifica per operazioni di importazione di elementi di fissaggio in acciaio, effettuate nel 2010 e dichiarate di origine filippina, con applicazione di aliquota daziaria pari a zero. Le importazioni erano state eseguite per il tramite di una società estera.

A seguito di attività istruttoria dell’OLAF, nel 2013 è stata disposta la revoca dei certificati di origine preferenziale, in quanto la società esportatrice era risultata responsabile di dichiarazioni mendaci: si trattava di prodotti finiti di origine taiwanese, presentati come semilavorati e riesportati verso l’Unione come merci filippine. La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso della società; la Commissione Tributaria Regionale ha poi accolto l’appello dell’Agenzia, respingendo quello incidentale. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge i primi due motivi, con i quali la ricorrente lamentava la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale e il diniego di accesso alle informative OLAF. Le comunicazioni interlocutorie dell’OLAF sono atti ispettivi dotati di rilevanza probatoria, riconducibili al Reg. n. 883/2013/UE, utilizzabili dall’Amministrazione anche prima della relazione finale, purché questa ne valuti autonomamente il contenuto. La loro mancata allegazione attiene agli oneri probatori in giudizio, non ai requisiti di validità della motivazione.

Quanto al contraddittorio, il Regolamento impone tale garanzia solo per l’atto di chiusura delle indagini contenente riferimenti nominativi. Nella materia doganale non trova applicazione l’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, ma lo ius speciale dell’art. 11, comma 4-bis, D.Lgs. n. 374/1990, che impone il termine dilatorio di trenta giorni tra la consegna del verbale e la notifica dell’avviso. Nel caso di specie il termine risulta osservato e la società ha presentato osservazioni. L’Amministrazione non era tenuta a esplicitare nell’avviso le ragioni del loro disconoscimento.

Il terzo motivo è invece fondato. L’art. 220, par. 2, lett. b), CDC presuppone la ricorrenza cumulativa di tre condizioni: l’errore attivo delle autorità doganali, la sua non riconoscibilità da parte di un debitore in buona fede e il rispetto delle prescrizioni doganali. La sentenza impugnata si arresta a una formula assertiva sulla falsità dei certificati, senza alcuna indagine sulle condizioni richieste. Così facendo, il giudice regionale abdica allo scrutinio cumulativo imposto dalla norma e la motivazione si palesa apparente.

Il Collegio richiama la giurisprudenza unionale e nazionale: il legittimo affidamento è protetto solo quando sono le autorità doganali ad aver determinato, con un comportamento attivo, i presupposti della fiducia dell’importatore, il quale deve aver agito con la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c. La verifica della diligenza non può ridursi al generico richiamo alla qualifica di operatore esperto. Il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE è escluso, versandosi in ipotesi di acte éclairé. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per il nuovo esame delle tre condizioni e la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

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