Obbligo di comunicazione preventiva di irregolarità per i redditi a tassazione separata (Cass. civ. Sez. 5 n. 1317 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di controlli automatizzati delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, per i redditi soggetti a tassazione separata l’Ufficio è tenuto a comunicare preventivamente al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l’esito della liquidazione, indipendentemente dalla ricorrenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; in mancanza, il provvedimento di iscrizione a ruolo è nullo. La sentenza di appello che respinga la relativa eccezione limitandosi a un generico richiamo alle ragioni del primo giudice, senza dare conto dei motivi di gravame, è affetta da motivazione apparente ed è nulla.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva rigettato l’appello proposto dagli eredi di un contribuente deceduto avverso la sentenza di primo grado che aveva confermato la cartella di pagamento emessa per Irpef 2007, relativa a indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, annullando le sole sanzioni. Gli eredi avevano dedotto, tra l’altro, la nullità della cartella per omessa preventiva comunicazione di irregolarità e la decadenza dell’azione di riscossione, ma i giudici di appello avevano ritenuto che tali censure non fossero state oggetto di confutazione in sede di gravame.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente il terzo e il quinto motivo, entrambi volti a censurare la nullità della sentenza per vizio di motivazione, doglianza esaminata preventivamente per ragioni di ordine logico. Quanto alla dedotta violazione di legge, la Corte ha rammentato il consolidato orientamento per cui, nell’ipotesi di redditi soggetti a tassazione separata, l’art. 1, comma 412, della l. n. 311/2004 impone all’Ufficio la comunicazione preventiva dell’esito della liquidazione, indipendentemente dall’esistenza di incertezze sulla dichiarazione, con conseguente nullità dell’iscrizione a ruolo in caso di omissione. I ricorrenti avevano espressamente riportato i passaggi dell’atto di appello con cui avevano censurato la statuizione di primo grado sul punto, sicché l’affermazione della C.T.R. secondo cui nessuna confutazione era contenuta nel gravame risultava smentita dagli atti.

In relazione al vizio di motivazione, la Corte ha precisato che la sentenza d’appello è legittimamente motivata per relationem alla pronuncia di primo grado solo quando il giudice, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure sinteticamente, le ragioni della conferma in relazione ai motivi d’impugnazione, consentendo di ricavare un percorso argomentativo adeguato. In tema di processo tributario, è invece nulla la sentenza della Commissione regionale che si limiti a motivare mediante mera adesione alla decisione impugnata, senza illustrare le critiche mosse dall’appellante e le considerazioni che hanno indotto a disattenderle, restando impossibile l’individuazione del thema decidendum.

Nel caso di specie, la C.T.R. si era limitata a un generico richiamo delle motivazioni del primo giudice senza dare in alcun modo conto dei motivi di appello, con conseguente fondatezza delle censure. Assorbito il quarto motivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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