Ricorso tributario non sottoscritto dal difensore e motivazione apparente (Cass. civ. Sez. V n. 24729 del 07.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, l’omessa sottoscrizione del ricorso introduttivo da parte del difensore abilitato, quando la parte stia in giudizio personalmente pur versando in una causa di valore superiore alla soglia prevista per la difesa in proprio, non è sanzionata con l’inammissibilità insanabile. L’omesso ordine del giudice di munirsi di un difensore dà luogo a una nullità relativa, che può essere eccepita in appello solo dalla parte di cui sia stato leso il diritto a un’adeguata difesa tecnica. La regola si raccorda al principio secondo cui l’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992 va letto in senso costituzionalmente orientato, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità in danno del soggetto che si intende tutelare. Integra, inoltre, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. l’omessa pronuncia su un motivo di appello ritualmente formulato, e costituisce nullità della sentenza la motivazione apparente che non renda percepibile il fondamento della decisione.

Il Fatto

Il contribuente, dottore commercialista, riceveva per gli anni 2006, 2007 e 2008 diversi avvisi di accertamento, finalizzati al recupero di imposte dirette e IVA correlate alla propria attività professionale. La contestazione di maggior rilievo riguardava l’asserita emissione di una fattura di importo elevato nei confronti di una società.

La CTP di Milano, riuniti i ricorsi, li rigettava. La CTR della Lombardia respingeva l’appello, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo perché non sottoscritto dal difensore abilitato, sebbene di valore superiore alla soglia massima prevista per la difesa in proprio, e confermando nel merito la pretesa erariale sulla base delle risultanze degli accertamenti bancari. Il contribuente ricorreva per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge l’eccezione d’inammissibilità del controricorso. Il giudice di primo grado aveva deciso nel merito, rigettando i ricorsi, sicché non è configurabile alcuna preclusione in danno del contribuente sulla questione della mancanza di sottoscrizione. Richiamando le Sezioni Unite n. 24172 del 2025, si chiarisce che la statuizione di merito sottende una decisione della questione di rito in senso non ostativo, e che in caso di decisione fondata sulla ragione più liquida resta esercitabile il potere di rilievo d’ufficio del giudice del grado successivo.

Il primo motivo è pertanto fondato. La mancanza di sottoscrizione ha riguardato il solo ricorso relativo al 2008, che comunque recava la firma del contribuente. L’inammissibilità non è un vizio diverso dalla nullità, ma la conseguenza di particolari nullità non soggette a sanatoria, riconducibili alle “sanzioni forti” da interpretarsi restrittivamente. La Corte richiama l’insegnamento della Corte costituzionale (sentenze n. 189 del 2000 e n. 520 del 2002) e la giurisprudenza CEDU, per cui le disposizioni processuali tributarie vanno lette evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità. Ove il ricorso sia sottoscritto solo dalla parte, l’omesso ordine del giudice di munirsi di un difensore integra una nullità relativa, eccepibile in appello solo dalla parte lesa nel diritto alla difesa tecnica.

Il secondo motivo è disatteso: la valutazione d’inammissibilità e quella di merito costituiscono entrambe rationes decidendi rilevanti e suscettibili di autonoma impugnazione, sicché entrambe dovevano essere contraddette con il ricorso.

Il terzo motivo è fondato. La CTR non si è pronunciata sulla questione del computo dei redditi assimilati al lavoro dipendente, pur risultando dalla parte narrativa che la stessa era stata prospettata. L’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perché il motivo di gravame è la specifica domanda sottesa all’appello.

Il quinto motivo è parimenti fondato e viene trattato con priorità. La sentenza impugnata si fonda su una motivazione meramente assertiva circa l’operatività della presunzione ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, esibendo un assioma. La motivazione apparente, benché graficamente esistente, non attinge il “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. Il quarto motivo è invece respinto: una statuizione sulla fattura contestata, ancorché scarna, è riscontrabile, e il vizio di omessa pronuncia avrebbe postulato un deficit assoluto di decisione sul punto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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