Definizione agevolata liti tributarie locali: mera facoltà discrezionale dell’ente (Cass. civ. Sez. V n. 9665 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie disciplinata dall’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, gli enti territoriali non hanno l’obbligo ma la mera facoltà discrezionale di applicare le relative disposizioni alle liti in cui sono parti. L’art. 5, comma 15, nonostante il tenore letterale (“stabilisce”), va letto in via sistematica e in senso costituzionalmente orientato, secondo gli artt. 117 e 119 Cost., riconoscendo agli enti autonomia impositiva e di gestione delle liti. Il diniego opposto dal Comune è dunque legittimo e non è sindacabile nel merito delle scelte politico-amministrative sottese.

Il Fatto

Il contribuente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune aveva respinto la propria istanza di definizione agevolata della lite, presentata ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130/2022 e relativa a un giudizio pendente in Cassazione in materia di ICI.

L’ente aveva negato l’accesso all’istituto ritenendo che, per gli enti territoriali, l’applicazione della definizione costituisca una facoltà riservata alla regolamentazione locale, non esercitata. Il contribuente ha sostenuto la natura obbligatoria della disciplina, prospettando violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990. La causa è stata rinviata a nuovo ruolo per l’esame congiunto con il ricorso principale, poi riunito per connessione e pregiudizialità.

La Motivazione della Corte

La Cassazione muove dal dato letterale dell’art. 5, comma 15, legge n. 130/2022, che rinvia alle “forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti”. Per quanto la formulazione sia equivoca, il Collegio ritiene prevalente l’interpretazione sistematica: l’uso dell’indicativo “stabilisce” non basta a fondare un obbligo, risultando isolato rispetto al quadro normativo.

La Corte richiama le precedenti pronunce Cass. Sez. T. n. 14101 del 2023 e Cass. Sez. T. n. 12720 del 2023, che già avevano affermato la discrezionalità dell’ente sull’an, sul quantum e sul quomodo della definizione. Il legislatore, se avesse voluto imporre l’adesione, lo avrebbe detto esplicitamente, anche in considerazione dell’impatto sul gettito e sulle funzioni pubbliche locali.

Argomento decisivo è il coordinamento con le normative condonistiche coeve e successive — l’art. 6, comma 16, d.l. n. 119/2018 e l’art. 1, comma 205, legge n. 197/2022 — che espressamente prevedono la formula “può stabilire”. Sarebbe singolare che solo la legge n. 130/2022 avesse sancito la vincolatività per gli enti locali. L’interpretazione costituzionalmente orientata, secondo gli artt. 117 e 119 Cost., impone di affermare, non di escludere, l’autonomia comunale in materia impositiva.

Quanto agli altri motivi, relativi alla ruralità delle serre, la Corte rigetta le censure. Ribadisce che, ai fini dell’esenzione ICI, è decisiva la classificazione catastale, ma che la variazione conseguita tramite procedura docfa ha effetto dalla data della denuncia e non per il quinquennio antecedente, a differenza della domanda ex art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70/2011. Poiché la docfa è del 10 agosto 2012, la categoria D/10 non opera per l’anno 2008. Il motivo relativo ai manufatti demaniali è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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