Solidarietà del cliente non assistito in caso di transazione e motivazione apparente (Cass. civ. Sez. II n. 25224 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di solidarietà previsto dall’art. 68 r.d.l. n. 1578 del 27/11/1933 a carico delle parti che hanno transatto opera quando l’accordo sottrae al giudice il potere di pronunciare sulle spese del giudizio. La responsabilità solidale del cliente non assistito può essere esclusa soltanto se la decisione contenga una statuizione di liquidazione delle spese, restando irrilevante la ragione della definizione della causa. È affetta da motivazione apparente, ex art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza che qualifichi come decisione l’ordinanza di estinzione resa dal giudice designato nel rito societario, applicando un principio elaborato per i giudizi a cognizione ordinaria davanti al giudice monocratico. Il vizio è rilevante quando l’argomentazione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione.
Il Fatto
Due avvocati convennero in giudizio davanti al Giudice di pace di Napoli il cliente della controparte nel giudizio presupposto, chiedendone la condanna al pagamento dei compensi per l’attività di difesa prestata in favore del proprio assistito. Il giudizio presupposto, celebrato con rito societario ex d.lgs. n. 5/2003, si era concluso con ordinanza di estinzione per rinuncia conseguente a transazione intervenuta tra le parti, con statuizione di compensazione delle spese.
I professionisti invocarono il vincolo di solidarietà dell’art. 68 r.d.l. n. 1578/1933, sostenendo che la rinuncia non risultava né dalla transazione né dalla dichiarazione del loro assistito. La domanda fu rigettata in primo grado e, sul gravame, dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 6050/2018. Da qui il ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo, il secondo e il quarto motivo, ritenendoli fondati, e dichiara infondato il terzo per come prospettato. Quanto alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il principio dispositivo non impedisce al giudice di aderire a una diversa ricostruzione giuridica, purché non risultino alterati il petitum o la causa petendi.
Il nucleo del ragionamento riguarda la natura dell’ordinanza che aveva definito il giudizio presupposto. Il Tribunale l’aveva qualificata come sentenza con statuizione sulle spese, applicando un principio elaborato per i giudizi a cognizione ordinaria devoluti al giudice monocratico. La Corte rileva che il giudizio era invece strutturato con un giudice relatore e decisione collegiale, e si era chiuso con ordinanza resa dal giudice designato ex art. 12 d.lgs. n. 5/2003, che aveva definito il processo prima della rimessione al Collegio.
La statuizione di compensazione delle spese era stata pronunciata di seguito alla dichiarazione di estinzione, senza richiesta delle parti, senza soccombenza virtuale e senza rilievo di ragioni ex art. 92 cod. proc. civ.. Da ciò la Corte desume che la motivazione impugnata è apparente: pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 2767 del 30.01.2023 e di Sez. I n. 7090 del 03.03.2022.
Richiamando l’art. 68 r.d.l. n. 1578/1933, la Corte ricorda che la norma mira a evitare che le parti si sottraggano al pagamento del compenso transigendo la lite. La solidarietà può essere esclusa solo se la decisione contenga una statuizione di liquidazione delle spese, senza che rilevi la ragione della definizione della causa (Cass. n. 7652/2017; Cass. n. 18334/2004). La «compensazione» può invece conseguire alla volontà delle parti di sottrarre al giudice la valutazione secondo soccombenza, risultando finalizzata solo a stabilizzare l’anticipazione delle spese (Cass. Sez. 6-3 n. 21209 del 20.10.2015; Cass. Sez. 2 n. 20266 del 14.07.2023).
Il Tribunale non ha valutato la situazione di fatto alla luce di questi principi. La sentenza è pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese di legittimità; il quinto motivo resta assorbito.
Nota della Redazione
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