Pagamento con assegni e prova del collegamento al debito azionato (Cass. civ. Sez. II n. 25225 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando il debitore eccepisca l’estinzione del credito per pagamento effettuato a mezzo assegni, l’onere della prova del collegamento tra il rapporto fondamentale azionato e il rapporto cartolare grava su di lui. L’emissione di assegni implica la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare l’obbligazione cartolare, che non risulta di per sé correlata all’obbligazione di cui si chiede l’adempimento. Soltanto dalla dimostrazione di tale collegamento consegue la prova dell’efficacia estintiva del pagamento dedotto, con il conseguente spostamento dell’onere probatorio sul creditore che controdeduca una diversa imputazione. Il creditore, pertanto, non è immediatamente gravato di alcun onere di contestazione o di disconoscimento, né è invocabile la violazione del contraddittorio, perché il giudice si limita ad applicare una regola di ripartizione dell’onere probatorio.

Il Fatto

Due avvocate chiedevano al Tribunale di Benevento, con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., l’accertamento del diritto al compenso per l’attività di patrocinio svolta in favore di una cliente in alcuni giudizi civili, con condanna al pagamento delle relative somme.

La convenuta eccepiva l’estinzione del credito per avvenuto pagamento a mezzo assegni, per contanti e a seguito di esecuzione coattiva. Il Tribunale accoglieva il ricorso, ritenendo non provato il collegamento tra gli assegni e le prestazioni professionali, escludendo che i compensi fossero stati riscossi mediante la procedura esecutiva, riferita a diverse spese distratte in altro giudizio, e reputando le dichiarazioni dei testi non idonee a dimostrare il pagamento in contanti. Avverso tale ordinanza la debitrice proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo preliminare della procura alle liti conferita da una controricorrente all’altra. Il requisito della specialità, di cui agli artt. 365, 370 e 83, comma terzo, cod. proc. civ., non richiede la contestualità del conferimento rispetto alla redazione dell’atto, essendo sufficiente che la procura sia congiunta e non antecedente alla pubblicazione del provvedimento impugnato né successiva alla notificazione dell’atto cui inerisce.

Nel merito, i primi tre motivi — dedotti per violazione del contraddittorio, dell’onere di immediata contestazione e dell’art. 2697 cod. civ. — sono infondati. Il Tribunale aveva riscontrato la prova documentale delle prestazioni e aveva correttamente affermato che, in presenza di più debiti e di pagamento mediante assegni, è il debitore a dover provare il collegamento tra il debito azionato e il debito cartolare.

La Corte richiama un principio consolidato: solo a fronte di un pagamento puntualmente riferito a un determinato credito l’onere della prova torna a gravare sul creditore che controdeduca l’imputazione ad altro credito. Prima di quel momento, l’emissione di assegni fa presumere un rapporto fondamentale non necessariamente correlato con l’obbligazione azionata. Resta quindi sul debitore l’onere di superare la presunzione (richiamate Cass. Sez. 6-1 n. 26275 del 2017, Cass. Sez. 6-2 n. 15708 del 2021, Cass. Sez. 2 n. 27247 del 2023). Questo circuito probatorio opera a prescindere dal tempo di emissione degli assegni.

Ne consegue, osserva la Corte, che il Tribunale ha correttamente ripartito l’onere probatorio senza violare il contraddittorio, la difesa o il principio di non contestazione: difettando specifiche allegazioni della debitrice sul collegamento, era improprio invocare un onere di contestazione a carico delle creditrici.

Il quarto motivo, relativo alla valutazione delle prove orali ex art. 116 cod. proc. civ., è inammissibile perché si risolve in una richiesta di nuova valutazione di attendibilità delle testimonianze, estranea al giudizio di legittimità. Il quinto motivo, sulla liquidazione dei compensi ex art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55 del 2014, è infondato: rilevano anche le attività difensive diverse dalle prove orali, e il potere di liquidazione tra minimo e massimo dei parametri non è soggetto a controllo di legittimità. Il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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