Detrazione IVA e prova delle operazioni inesistenti in reverse charge (Cass. civ. Sez. V n. 25431 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, qualora l’Amministrazione contesti che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare, anche in via presuntiva, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta. Assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la massima diligenza esigibile per non essere coinvolto nell’operazione evasiva. Nelle operazioni soggettivamente inesistenti soggette al regime del reverse charge, il cessionario è l’effettivo soggetto d’imposta e la detrazione dell’IVA è condizionata alla corrispondenza sostanziale, anche solo soggettiva, dell’operazione fatturata con quella realizzata.
Il Fatto
La contribuente era attinta da un avviso di accertamento con cui, per l’anno 2006, l’Amministrazione contestava l’illegittima detrazione dell’IVA, in quanto afferente a operazioni soggettivamente inesistenti. I fornitori, pur titolari di partita IVA, non avevano mai istituito scritture contabili, non avevano presentato dichiarazioni fiscali, non avevano effettuato versamenti e non disponevano di struttura organizzativa, dipendenti, automezzi o mezzi finanziari adeguati. Contestualmente veniva irrogata la sanzione.
La CTP accoglieva il ricorso per difetto di motivazione dell’avviso. La CTR, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, riteneva invece assolto l’onere probatorio dell’Amministrazione e confermava la pretesa. La contribuente ricorreva per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, incentrato sulla motivazione apparente, è manifestamente infondato. La CTR ha accertato in fatto che il contenuto essenziale degli atti richiamati era stato riportato nell’avviso, con motivazione esauriente (cfr. Sez. U n. 8053 del 07/04/2014).
Il secondo motivo, per omesso esame di fatti decisivi, è inammissibile: per consolidato orientamento l’omessa valutazione di elementi istruttori non integra il vizio quando il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione (Sez. U n. 8053 del 2014). Il motivo sollecita un riesame di merito.
Il terzo motivo è inammissibile e infondato. La Corte di giustizia (cause Ppuh, C-277/14; Bonik, C-285/11) e la giurisprudenza interna (Sez. V n. 15369 del 2020; Sez. V n. 4250 del 2022) richiedono che l’Amministrazione provi la conoscenza o la conoscibilità dell’evasione da parte del cessionario, anche con presunzioni semplici, in conformità all’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972. Nella specie, la natura di cartiere dei fornitori e l’assenza di struttura rendevano esigibili verifiche routinarie, quali le visure al P.R.A., che la contribuente ha omesso.
Il quarto motivo è infondato. La CTR ha correttamente applicato il principio per cui l’imposta relativa a operazioni in reverse charge è indetraibile quando manca la corrispondenza, anche soggettiva, dell’operazione fatturata (Sez. V n. 2862 del 2019). Le Sezioni Unite n. 22727 del 2022 confermano che il regime di detraibilità è posterius rispetto all’esistenza delle operazioni.
Il quinto motivo, in tema di sanzioni, è infondato. L’obbligo di motivazione dell’atto di contestazione opera solo quando la sanzione sia irrogata con atto separato (Sez. V n. 11610 del 2021); la novella del D.Lgs. n. 158 del 2015 non opera in senso generalizzato più favorevole, e il regime mitigato riguarda le sole operazioni astrattamente esenti o realizzate in buona fede, non quelle imponibili oggettivamente e soggettivamente inesistenti.
Nota della Redazione
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