Somministrazione illecita di manodopera e obblighi del sostituto d’imposta in capo all’utilizzatore (Cass. civ. Sez. 5 n. 10153 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione degli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 23 d.P.R. n. 600/1973 grava sull’utilizzatore della prestazione lavorativa anche quando il contratto di somministrazione sia nullo per difetto di forma scritta. L’inciso “a tutti gli effetti” di cui all’art. 21, comma 4, d.lgs. n. 276/2003 determina l’assunzione in capo all’utilizzatore di tutti gli obblighi propri del datore di lavoro, inclusi quelli fiscali, a prescindere dall’avvenuta corresponsione materiale della retribuzione da parte del soggetto somministratore. L’obbligo di versamento delle ritenute d’acconto deriva direttamente dall’instaurazione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore, senza che rilevi l’identità del soggetto che abbia concretamente erogato la retribuzione.
Il Fatto
A seguito di accesso ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro, veniva accertato l’omesso adempimento degli obblighi del sostituto d’imposta da parte di una Fondazione, relativamente alle retribuzioni corrisposte a venticinque lavoratori forniti da un’associazione in forza di una convenzione tra le parti. L’Agenzia delle Entrate notificava alla Fondazione un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, con il quale recuperava a tassazione emolumenti per complessivi euro 197.422,10 e conseguenti ritenute IRPEF non versate.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della contribuente e, in sede di appello, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia confermava la decisione, ritenendo che il contratto di somministrazione stipulato in assenza di forma scritta fosse nullo e che i lavoratori dovessero considerarsi dipendenti dell’utilizzatore. La Fondazione proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 21, comma 4, d.lgs. n. 276/2003 e il vizio di motivazione per non avere i giudici di merito considerato la mancata corresponsione delle retribuzioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato la natura di giudizio a critica vincolata del giudizio di legittimità, in cui i motivi di ricorso devono possedere i caratteri della tassatività e della specificità richiesti dall’art. 360 c.p.c. Con riguardo al primo motivo di ricorso, la Corte ha osservato che la censura presentava profili di inammissibilità sia per la c.d. doppia conforme di cui all’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., sia per l’impropria commistione tra il vizio di violazione di legge e quello di motivazione, come da orientamento consolidato espresso dalle Sezioni Unite n. 32415 del 2021.
La Corte ha precisato che l’utilizzatore di manodopera, in caso di somministrazione irregolare, è gravato degli obblighi fiscali del datore di lavoro, richiamando il principio già affermato da Sez. 5, n. 17805 del 2018 e da Sez. 5, n. 22233 del 2024. In particolare, l’obbligo di operare le ritenute d’acconto ai sensi dell’art. 23 d.P.R. n. 600/1973 sussiste indipendentemente dal pagamento materiale della retribuzione da parte dell’utilizzatore, atteso che detto obbligo trova titolo nel rapporto di lavoro che si instaura con quest’ultimo.
Quanto alla dedotta irrilevanza dell’inciso “a tutti gli effetti” rispetto alla legge delega n. 30/2003, la Corte ha ritenuto la tesi infondata, non potendosi desumere dalla mancata previsione nella legge delega l’esclusione dei profili fiscali incombenti sul datore di lavoro individuato nell’utilizzatore. Il secondo motivo, avente ad oggetto la mancata retribuzione dei lavoratori, è stato dichiarato inammissibile per la genericità delle censure, non risultando chiaramente inquadrabile in alcuno dei vizi tassativi di cui all’art. 360 c.p.c.
Il terzo motivo, concernente l’eccessiva onerosità della condanna alle spese liquidate in euro 6.000,00, è stato rigettato, in quanto la liquidazione risultava compresa tra i minimi e i massimi tariffari previsti dal d.m. n. 55/2014, con la riduzione del venti per cento, senza che fosse configurabile alcuna violazione dei limiti di legge. La Corte ha infine rigettato il ricorso nel suo complesso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito.
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Nota della Redazione
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