La compensazione delle spese non è sindacabile se motivata con ragioni specifiche (Cass. civ. Sez. 5 n. 3028 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del giudice di merito di compensare le spese di lite, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., ha natura discrezionale ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti in cui si alleghi la violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La motivazione della compensazione, pur dovendo evitare formule stereotipate, è censurabile solo qualora siano addotte ragioni illogiche o erronee, configurandosi altrimenti il vizio di violazione di legge. Le “gravi ed eccezionali ragioni” devono trovare riferimento in specifiche circostanze della controversia, indicate esplicitamente e in modo eziologicamente collegato alla vicenda concreta, senza che sia necessaria una predeterminazione legislativa rigida delle stesse.
Il Fatto
Un contribuente, avvocato in proprio, impugnava una cartella di pagamento derivante da un’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, ex art. 15 del d.P.R. n. 600/1973, emessa a seguito di un avviso di accertamento per IRPEF la cui esecutività era stata sospesa dal giudice tributario. Nel giudizio di primo grado, l’Agenzia delle Entrate eccepiva il sopravvenuto annullamento giudiziale dell’avviso di accertamento presupposto e il giudice dichiarava la cessata materia del contendere, compensando le spese. Il contribuente proponeva appello avverso la sola statuizione sulle spese, chiedendo la condanna dell’Ufficio secondo soccombenza virtuale; la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’impugnazione, ritenendo la motivazione della compensazione adeguata.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha scrutinato i primi quattro motivi di ricorso, sostanzialmente convergenti, ritenendoli infondati. Ha preliminarmente inquadrato la disciplina dell’art. 92 c.p.c. nel testo modificato dalla legge n. 69/2009, applicabile ratione temporis, che subordina la compensazione alla sussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni” esplicitamente indicate in motivazione. Richiamando la giurisprudenza di legittimità e la sentenza della Corte cost. n. 77/2018, la Corte ha precisato che la norma è elastica e che il potere di compensare le spese ha natura discrezionale, con sindacato limitato a verificare che non sia violato il principio di non rivalsa sulla parte totalmente vittoriosa.
La pronuncia ha poi chiarito che la motivazione della compensazione non è censurabile in sé, salvo che siano addotte ragioni illogiche o erronee. Nel caso di specie, la CTR aveva individuato e condiviso le ragioni poste dal primo giudice, valorizzando la legittima iscrizione a ruolo a titolo provvisorio in pendenza del giudizio avverso l’avviso di accertamento. Tale circostanza, ha osservato la Corte, integra una motivazione specifica ed eziologicamente collegata alla controversia, come richiesto dai precedenti di legittimità. L’erronea indicazione relativa alla mancata opposizione del contribuente è stata considerata una mera notazione aggiuntiva, non incidente sulla ratio decidendi.
Quanto alla censura sulla legittimità dell’iscrizione a ruolo dopo la sospensione giudiziale dell’avviso di accertamento, la Suprema Corte ha rilevato la conformità della decisione della CTR all’indirizzo all’epoca vigente, secondo cui la sospensione non spiega effetti sulla cartella, atto consequenziale, poi superato da un successivo orientamento. La decisione impugnata non è pertanto censurabile per aver compensato le spese sulla base di tale quadro normativo. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, essendo la compensazione delle spese del grado d’appello disposta a favore del contribuente, che aveva visto rigettare il proprio appello. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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