Accise, esenzione per biomasse solo sulla frazione biodegradabile dei rifiuti (Cass. civ. Sez. V n. 25748 del 21.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sulla produzione di energia elettrica, la normativa unionale definisce la nozione di energia da fonti rinnovabili con riferimento, segnatamente, alla biomassa, e la nozione di biomassa come comprendente, in particolare, la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. L’art. 52, comma 2, lett. a), d. lgs. n. 504 del 1995, letto in conformità alle disposizioni unionali e all’art. 2, comma 1, lett. e), d. lgs. n. 28 del 2011, va pertanto applicato anche agli impianti che utilizzano solo parzialmente fonti rinnovabili, ma unicamente alla quantità di energia prodotta con l’utilizzo della frazione biodegradabile dei rifiuti. L’esenzione non è invece subordinata alla comunicazione mensile dei consumi, il cui omesso invio non comporta decadenza dal beneficio, trattandosi di adempimento formale i cui dati risultano dalle comunicazioni annuali.
Il Fatto
L’Amministrazione doganale notificava a una società un avviso di pagamento con cui accertava, per il 2013 e il 2014, una maggiore accisa sull’energia elettrica pari a euro 94.284,80, oltre interessi, indennità di mora e spese, facendo seguito al precedente verbale di contestazione. Seguiva verbale di irrogazione sanzioni e un atto di integrazione della motivazione.
La società contribuente impugnava gli atti. La CTP di Trieste accoglieva il ricorso; il giudice d’appello parzialmente riformava la decisione, accogliendo l’appello dell’Amministrazione su alcuni rilievi e confermando il rigetto su altri. L’Amministrazione propone ricorso per cassazione con un unico motivo; la società resiste e propone ricorso incidentale affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Collegio esamina l’eccezione di improcedibilità del ricorso principale per omessa allegazione della copia autentica della sentenza impugnata, in asserita violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. L’eccezione è infondata. Il duplicato informatico estratto dal fascicolo telematico ha il medesimo valore giuridico dell’originale, ai sensi dell’art. 23, comma 2, d. lgs. n. 82 del 2005, e consente di verificare la tempestività dell’impugnazione.
La Corte richiama sul punto Cass. Sez. III n. 24885 del 2023 e Cass. Sez. III n. 12971 del 2024, e valorizza la giurisprudenza CEDU sulla nozione di formalismo eccessivo. Le regole processuali non possono trasformarsi in una barriera che impedisce la decisione nel merito, specie nella fase di transizione verso il processo telematico. Neppure l’eccezione di inammissibilità del ricorso per art. 360-bis cod. proc. civ. è accolta, poiché il ricorrente ha individuato i precedenti e gli argomenti dell’orientamento contestato.
Nel merito, il motivo principale è infondato. L’omessa comunicazione mensile dei consumi non comporta la decadenza dall’esenzione, non essendo tale sanzione prevista da alcuna norma; si tratta di adempimento formale, i cui dati confluiscono nelle comunicazioni annuali, le sole rilevanti ai fini della liquidazione e dell’accertamento. La Corte richiama Cass. Sez. V n. 31618 del 2018, Cass. Sez. V n. 1985 del 2019 e Cass. Sez. V n. 14983 del 2020.
È invece fondato il primo motivo del ricorso incidentale. La sentenza d’appello aveva escluso la qualifica di produttore da fonti rinnovabili in capo alla società, ritenendo che l’art. 1, comma 1120, legge n. 296/2006 avesse sottratto i rifiuti solidi urbani dalle fonti rinnovabili. La Corte dissente: l’abrogazione ha riguardato soltanto l’estensione del regime alla frazione non biodegradabile dei rifiuti. Le definizioni unionali di fonte rinnovabile e di biomassa sono rimaste continue e comprensive della parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.
In tal senso depongono la direttiva 2001/77/CE, la direttiva 2009/28/CE, l’art. 2, comma 1, lett. e), d. lgs. n. 28 del 2011 e la giurisprudenza unionale (CGUE 20 aprile 2023, causa C-580/21; CGUE 26 settembre 2013, causa C-195/12). Ne segue che la norma si applica agli impianti che utilizzano anche parzialmente fonti rinnovabili, ma solo per la porzione di energia prodotta dalla frazione biodegradabile. Il giudice del rinvio dovrà accertare in fatto tale quantità.
Nota della Redazione
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