Definizione agevolata in Cassazione ed estinzione del giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 25749 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie disciplinata dagli artt. 6 e 7 d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, la procedura può essere perfezionata anche in pendenza del giudizio di legittimità, con la presentazione della distinta domanda per ciascuna controversia autonoma e il pagamento degli importi dovuti o della prima rata. Una volta accertata la regolarità della procedura, il giudizio va dichiarato estinto. Il processo, inoltre, deve ritenersi sospeso ai sensi del comma 10 e, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, va parimenti dichiarato estinto ai sensi del comma 12, con spese a carico della parte che le ha anticipate.

Il Fatto

Due società ricorrenti impugnavano gli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro loro notificati, contestando la pretesa fiscale azionata dall’Agenzia delle Entrate. La Commissione tributaria provinciale di Salerno accoglieva il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale della Campania riformava la decisione in accoglimento dell’appello dell’Ufficio.

Avverso tale pronuncia le società proponevano ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. Nelle more del giudizio, una delle contribuenti depositava nota rappresentando di aver aderito alla definizione agevolata della controversia e producendo le domande e i versamenti eseguiti, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. L’Agenzia delle Entrate, dapprima silente, dava poi atto della regolarità delle domande presentate.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto un’incongruenza nella stessa prospettazione delle ricorrenti: la definizione agevolata invocata non è quella prevista dalla legge n. 197/2022, come inizialmente indicato, bensì quella disciplinata dagli artt. 6 e 7 d.l. n. 119/2018. Le domande erano state presentate in data 31 maggio 2019, coerentemente con il termine fissato dalla disciplina richiamata.

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, ricordando che l’art. 6 d.l. n. 119/2018 consente la definizione delle controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado, compreso quello di cassazione, mediante pagamento di un importo pari al valore della controversia determinato ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 546/1992. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019.

Quanto alle controversie definibili, il comma 10 prevede che il processo sia sospeso fino al 10 giugno 2019 e, in caso di deposito della documentazione, fino al 31 dicembre 2020. Decorso inutilmente tale termine senza istanza di trattazione della parte interessata, il comma 12 impone la declaratoria di estinzione del processo, con spese a carico della parte che le ha anticipate.

La Corte richiama inoltre l’orientamento secondo cui anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro è suscettibile di definizione agevolata, ove tale atto esprima una finalità sostanzialmente impositiva (Cass., Sez. T., n. 20683 del 2021). Nel caso concreto, la procedura ha contemplato la definizione del giudizio con il pagamento rateale delle somme dovute per entrambi gli avvisi, positivamente riscontrato dall’Ufficio.

Il processo era dunque da considerarsi sospeso e, non essendo stata presentata alcuna istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, va dichiarato estinto, come richiesto dalle ricorrenti. Il tenore della pronuncia esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di norma eccezionale e di stretta interpretazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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