Notifica ex art. 140 c.p.c. inefficace se la raccomandata CAD è restituita per destinatario sconosciuto (Cass. civ. Sez. 5 n. 12442 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica a mezzo del servizio postale, la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) presso la casa comunale è necessaria ai fini del perfezionamento della notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. Qualora dall’avviso di ricevimento risulti che la raccomandata CAD non sia stata consegnata perché il destinatario è “sconosciuto” all’indirizzo di spedizione, la notifica deve ritenersi inefficace, difettando la condizione della possibilità legale del destinatario di conoscere l’atto. Il messo notificatore non è invece obbligato, a pena di nullità, a indicare nella relata di notifica il numero della raccomandata A/R con cui è spedita la CAD, essendo sufficiente che la relata attesti l’avvenuta spedizione; spetta al giudice del merito accertare, sulla base di ogni elemento di prova, la riferibilità dell’avviso di ricevimento alla raccomandata spedita in esecuzione della notifica.
Il Fatto
Il contribuente aveva impugnato l’avviso di presa in carico del credito, contestando la nullità della notifica del presupposto avviso di accertamento a lui mai pervenuto. La notifica dell’atto impositivo, eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., risultava effettuata mediante deposito dell’atto presso la casa comunale, con raccomandata informativa della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) restituita al mittente per “destinatario sconosciuto”.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso, con pronuncia confermata in appello dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado. Avverso tale sentenza, il contribuente proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione delle norme in materia di notificazione e l’omessa pronuncia su alcuni motivi di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura sulla validità della notifica. Richiamando le Sezioni Unite n. 10012 del 2021, la Corte ha ribadito che l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD è un elemento costitutivo del procedimento notificatorio, necessario per il suo perfezionamento. Ne consegue che dallo stesso non devono emergere elementi che mettano in crisi la correttezza del procedimento.
In particolare, la Corte ha chiarito che la presunzione legale di perfezionamento della notifica, decorsi dieci giorni dalla spedizione della CAD, opera solo a condizione che il destinatario avesse la possibilità di ricevere l’atto all’indirizzo presso il quale è stata tentata la notifica. Tale condizione risulta integrata se la raccomandata è consegnata al destinatario, a persona convivente o addetta alla casa, ovvero se è conservata in giacenza presso l’ufficio postale. Al contrario, la condizione non è soddisfatta quando l’agente postale attesta che il destinatario è “sconosciuto” a quell’indirizzo, come avvenuto nel caso di specie. In tale evenienza, il procedimento notificatorio non può ritenersi perfezionato, perché il contribuente non ha avuto la possibilità legale di conoscere l’atto.
Quanto al terzo motivo, concernente l’omessa pronuncia sulla mancata indicazione, nella relata di notifica, del numero di raccomandata della CAD, la Corte lo ha ritenuto fondato “per quanto di ragione”. Ha precisato che il messo notificatore non è obbligato ad indicare tale numero, essendo sufficiente l’attestazione dell’avvenuta spedizione della raccomandata A/R. Spetta però al giudice del merito verificare, con ogni mezzo di prova, che l’avviso di ricevimento prodotto sia effettivamente riferibile alla raccomandata spedita in esecuzione della notifica ex art. 140 c.p.c.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.