Definizione agevolata delle sanzioni doganali ed estinzione del giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 18920 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata delle controversie pendenti disciplinata dalla legge n. 197 del 2022 ammette la definibilità delle sole sanzioni collegate ai dazi — qualificate come risorse proprie tradizionali e come tali escluse, dal comma 193, dall’accesso all’istituto — quando il contribuente provveda al pagamento integrale del tributo con gli accessori e alla rinuncia all’impugnazione degli atti impositivi. In tal caso la controversia, originariamente relativa sia ai tributi sia alle sanzioni, si converte in controversia relativa esclusivamente alla sanzione collegata al tributo. Ai sensi del comma 202, la definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova anche agli altri soggetti obbligati in solido. Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere quanto ai tributi e per intervenuta definizione quanto alle sanzioni, restando le spese a carico di chi le ha anticipate.

Il Fatto

L’Agenzia delle dogane aveva emesso un avviso di accertamento suppletivo e rettifica, con contestuale irrogazione di sanzioni, per il recupero di maggiori dazi e IVA, oltre interessi, per gli anni di imposta 2011 e 2012. Destinatarie erano la società importatrice di occhiali e la società spedizioniere doganale, quest’ultima quale rappresentante indiretta e quindi obbligata in solido. All’origine della pretesa vi era un verbale di revisione su base documentale, dal quale era emersa l’omessa inclusione nel valore dichiarato in dogana dei corrispettivi dovuti per diritti di licenza ai titolari dei marchi.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva rigettato l’appello dell’Ufficio e accolto quello incidentale delle società, rilevando l’irritualità della notifica degli atti impositivi effettuata solo nei confronti dello spedizioniere. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Nelle more, le controricorrenti hanno manifestato l’intenzione di aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti; la Corte ha sospeso il processo con ordinanza interlocutoria. La società importatrice ha poi documentato il pagamento integrale delle risorse proprie e la rinuncia al ricorso, mentre la coobbligata ha dichiarato di volersi avvalere della definizione e di rinunciare agli atti impositivi.

La Motivazione della Corte

La questione preliminare riguarda l’ammissibilità della definizione agevolata in una materia, quella doganale, in cui il comma 193 della legge n. 197 del 2022 esclude espressamente le controversie concernenti le risorse proprie tradizionali e l’IVA riscossa all’importazione. Il dato normativo parrebbe precludere l’accesso all’istituto.

La Corte supera l’ostacolo valorizzando il comma 191, che consente di definire le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi. Il pagamento integrale del rapporto tributario con gli accessori e la rinuncia all’impugnazione determinano, secondo la lettura accolta anche dall’amministrazione, il passaggio della controversia da “relativa sia ai tributi che alla sanzione” a “relativa esclusivamente alla sanzione collegata al tributo”: categoria, questa, non toccata dall’esclusione del comma 193.

Nel percorso argomentativo la Corte richiama la circolare direttoriale n. 9/D del 14.3.2023 dell’Agenzia delle dogane e la conferma della propria giurisprudenza, segnatamente Cass. n. 17604 del 2023, secondo cui la posizione espressa dall’amministrazione rende definibili le sanzioni collegate ai dazi alle condizioni indicate.

Quanto agli effetti soggettivi, il comma 202 stabilisce che la definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri. La Corte ne trae la conseguenza che il pagamento dei tributi e la definizione delle sanzioni da parte della società importatrice giovano anche alla coobbligata, che ha dichiarato di volersene avvalere rinunciando agli atti impositivi.

La dichiarazione di estinzione integrale del giudizio esime la Corte dall’esaminare i motivi di ricorso dell’Agenzia. Le spese processuali sono integralmente compensate in ragione delle vicende processuali sopra illustrate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *