Rimessione in termini del collaboratore di giustizia: ritardo imputabile (Cass. civ. Sez. III n. 25854 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rimessione in termini per causa non imputabile presuppone che il ritardo nella costituzione in giudizio non sia ascrivibile alla parte. L’accertamento dei tempi di notifica e di consegna dell’atto, nel caso di soggetto in regime di protezione in qualità di collaboratore di giustizia, è questione di fatto rimessa ai giudici di merito e censurabile in cassazione solo per difetto assoluto di motivazione. Il travisamento della prova non sussiste quando il documento attesti esattamente quanto il giudice assume, e non si configura violazione del procedimento presuntivo allorché il ritardo è desunto da prova diretta. La contestazione dei presupposti di fatto dei criteri di stima o di personalizzazione del danno è inammissibile.
Il Fatto
Gli attori hanno citato in giudizio il ricorrente per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’omicidio di un loro congiunto. L’atto introduttivo, proposto ai sensi dell’art. 702 c.p.c., è stato notificato al convenuto nel luogo in cui si trovava in regime di protezione, in quanto collaboratore di giustizia. La costituzione in giudizio è avvenuta tardivamente per effetto della complessa procedura imposta da tale regime.
Il Tribunale ha rigettato la richiesta di rimessione in termini, rilevando che il ricorrente aveva atteso quarantaquattro giorni prima di consegnare l’atto al difensore, e lo ha condannato al risarcimento. La Corte di Appello ha confermato, ritenendo il ritardo a lui imputabile. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, logicamente connessi, investono la richiesta di rimessione in termini. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., dell’art. 2727 c.c. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che il verbale del Servizio di Protezione sarebbe stato travisato e che da esso emergerebbe la non coincidenza tra data di notifica formale ed effettiva ricezione dell’atto.
La Corte dichiara i motivi inammissibili. L’accertamento dei tempi di notifica e di tempestività dell’istanza è un accertamento di fatto rimesso ai giudici di merito, non censurabile se non per difetto assoluto di motivazione. La sentenza impugnata risulta invece sufficientemente motivata.
La ratio decisiva è che, dal momento in cui l’atto è stato consegnato al ricorrente fino alla sua consegna al Servizio, sono trascorsi quarantaquattro giorni. Tale ritardo è basato sulle stesse espressioni del verbale di consegna, prova diretta e non indiziaria. Non può quindi prospettarsi né errore percettivo né travisamento del valore probatorio, né violazione del procedimento presuntivo.
Il terzo motivo, che prospetta violazione degli artt. 479 c.p.c. e 2947 c.c. per non avere i giudici tenuto conto dell’eccezione di prescrizione, è assorbito dal rigetto dei primi due.
Il quarto motivo attiene alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale. La Corte lo dichiara inammissibile: esso contesta i presupposti di fatto dei criteri di stima o di personalizzazione. L’unico profilo ammissibile, relativo all’uso di vecchie tabelle milanesi con il sistema a forbice, è smentito dalla motivazione, che richiama le tabelle basate sul sistema a punti. La tesi contraria è apoditticamente assunta. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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