Responsabilità da cose in custodia e condotta colposa esclusiva della vittima (Cass. civ. Sez. III n. 33679 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e può essere esclusa dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, della condotta del danneggiato, caratterizzata dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole. Ai fini dell’accertamento del caso fortuito integrato dalla condotta della vittima è sempre necessaria, ma al tempo stesso sufficiente, una puntuale valutazione della condotta colposa della stessa e la sua graduazione, onde stabilire se essa debba ritenersi meramente concorrente ovvero di gravità tale da recidere del tutto il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento. La valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso costituisce tipico apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione adeguata.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito nei confronti di un comune per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente occorsogli mentre transitava su una passerella di legno situata sulla spiaggia comunale, a suo dire causato dalle condizioni di manutenzione della stessa. L’ente convenuto ha chiamato in giudizio la società incaricata della gestione, della posa in opera e della manutenzione delle passerelle, per essere eventualmente garantito in caso di soccombenza.

La domanda attorea è stata rigettata in primo grado e la decisione è stata confermata in appello. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, ai quali hanno resistito con distinti controricorsi il comune e la società. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte rileva l’inammissibilità del controricorso della società. Quando la costituzione avviene a mezzo di procuratore ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del documento contenente la procura è indispensabile per verificare il corretto conferimento dei poteri; in mancanza, il ricorso o il controricorso sono inammissibili. Il vizio è rilevabile d’ufficio e non basta che il rappresentante indichi gli estremi della procura notarile se l’atto non è prodotto. Nella specie la procura speciale non è stata versata in giudizio, come eccepito dal ricorrente.

Nel merito, il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2051 e 1227, primo comma, c.c., perché la corte territoriale avrebbe qualificato come incauta una condotta che tale non era e avrebbe ritenuto la mera imprudenza della danneggiata sufficiente a configurare il caso fortuito.

La Corte dichiara il motivo in parte infondato e in parte inammissibile. La decisione impugnata è conforme ai consolidati principi in materia di responsabilità per cose in custodia, ribaditi anche a Sezioni Unite n. 20943 del 2022. Il caso fortuito, che appartiene alla categoria dei fatti giuridici, esclude la responsabilità senza intermediazione di alcun elemento soggettivo; la condotta del danneggiato, fatto umano, rileva invece se caratterizzata da colpa e oggettivamente imprevedibile secondo la normale regolarità causale.

Non occorreva alcuna indagine sulla prevedibilità soggettiva dell’evento da parte del custode, né sull’asserito carattere abnorme della condotta colposa. È costante l’affermazione per cui è necessaria e sufficiente una puntuale valutazione della condotta colposa della vittima e della sua graduazione, per stabilire se essa sia meramente concorrente ovvero di gravità tale da recidere il nesso causale. Tale valutazione è stata compiuta dalla corte d’appello, che ha ritenuto l’evento imputabile esclusivamente alla condotta colposa della vittima. Si tratta di accertamento di fatto non sindacabile, salvo i vizi logici o giuridici rilevanti ai fini dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

Anche il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese della terza chiamata, è infondato. Non basta la virtuale infondatezza della domanda di garanzia, assorbita dal rigetto della principale, a giustificare l’omessa condanna dell’attore soccombente al pagamento delle spese del chiamato. È necessario che la chiamata risulti del tutto arbitraria, priva di logica connessione con la domanda principale, al punto da costituire abuso dello strumento processuale. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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