Doppia imposizione: rimborso è questione nuova in Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26032 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 165 TUIR disciplina la detrazione delle imposte pagate all’estero per evitare la doppia imposizione, non il rimborso delle somme duplicate, che costituisce istituto sostanzialmente diverso, riconducibile all’art. 38 d.P.R. n. 602/1973. La questione concernente il rimborso, prospettata per la prima volta nel giudizio di legittimità e non affrontata dai giudici di merito, è nuova e non può essere esaminata dalla Corte di cassazione. È inammissibile per difetto di specificità il motivo che denunci l’omessa pronuncia su una questione senza indicare se essa sia stata prospettata in primo grado e se vi sia stata una pronuncia sul punto, così da escludere la nuova domanda in appello ex art. 345 c.p.c.
Il Fatto
La società aveva corrisposto a un proprio ex dipendente, come ad altri lavoratori, una somma a titolo di anticipazione di competenze relative al 2008 e al gennaio 2009, al fine di evitare al lavoratore l’onere finanziario della doppia imposizione fiscale. Il Tribunale aveva respinto la domanda della società diretta alla restituzione dell’importo, ritenendo non dovuta la ripetizione.
La Corte d’appello, in accoglimento del gravame, aveva invece condannato il lavoratore al pagamento della somma, oltre interessi, sul rilievo che il credito fiscale non era ancora prescritto alla data della richiesta di restituzione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 in relazione agli artt. 15, comma 3, e 165, comma 7, TUIR, sostenendo che non si trattava di detrazione ma di un diritto al rimborso di somme per duplicazione di imposte, soggetto al termine di decadenza di quarantotto mesi dal versamento.
La Corte ha ritenuto il motivo non fondato. L’art. 165 TUIR, e la precedente versione dell’art. 15, comma 3, regolano il meccanismo della detrazione fiscale per il recupero delle somme pagate a titolo di doppia tassazione dei redditi percepiti all’estero. Il ricorrente, invece, ha prospettato di avere chiesto il rimborso all’Agenzia delle Entrate, che lo aveva negato richiamando il termine di decadenza.
Il Collegio ha osservato che l’art. 165 TUIR disciplina la possibilità di detrarre le imposte duplicate e non di chiedere il rimborso, istituti del diritto tributario sostanzialmente diversi. La questione della decadenza rapportata al diritto al rimborso è questione nuova, non affrontata dalla Corte territoriale, che aveva valutato la problematica unicamente in relazione alla detrazione.
La Corte ha quindi escluso che la questione del rimborso, in quanto nuova, potesse essere esaminata per la prima volta in sede di legittimità, richiamando il proprio precedente Cass. n. 14477/2018.
Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso l’esame sulla domanda di accertamento della natura retributiva delle somme. Il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente non ha indicato se la questione fosse stata prospettata in primo grado e se vi fosse stata una pronuncia sul punto, così da distinguere tra rigetto implicito e domanda nuova, inammissibile in appello ex art. 345 c.p.c.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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