Onere della prova della subordinazione nel disconoscimento INPS del rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26034 del 24.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In forza del potere di autotutela spettante alle pubbliche amministrazioni, l’INPS è legittimato ad annullare d’ufficio, con effetto ex tunc, i provvedimenti adottati in contrasto con la normativa vigente e a disconoscere in radice l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisca presupposto del rapporto assicurativo. In tale evenienza i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa e colui che intende far valere l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato deve provare in modo certo l’elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione. Il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, salvo che si fondi su erronei principi giuridici o su incongruenze logiche.

Il Fatto

Il Tribunale respingeva le domande proposte dalla società e dal lavoratore nei confronti dell’INPS, dirette a ottenere la declaratoria di intervenuta prescrizione delle somme richieste e, previo accertamento dell’illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione, l’accertamento della genuinità del rapporto di lavoro con conseguente ripristino della posizione previdenziale.

La Corte d’appello confermava la pronuncia, rilevando il difetto di giurisdizione sull’istanza di annullamento del verbale, l’onere probatorio a carico del lavoratore e l’inammissibilità delle istanze testimoniali per genericità. Il lavoratore ricorreva per cassazione con quattro motivi; l’INPS si costituiva senza svolgere attività difensiva e il fallimento della società restava intimato.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente eccepiva la nullità della sentenza per ultra-petizione, in violazione dell’art. 112 c.p.c., contestando la statuizione sul difetto di giurisdizione relativa all’annullamento del verbale. La Corte ha escluso il vizio: il giudice di merito non ha alterato gli elementi obiettivi dell’azione, ma ha correttamente ribadito l’impossibilità di adottare statuizioni di annullamento dell’atto amministrativo, esaminando poi la richiesta di accertamento sul rapporto previdenziale.

Con il secondo motivo si denunciava la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per l’erroneo riparto dell’onere della prova a carico del lavoratore. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il principio secondo cui l’INPS, nell’esercizio dell’autotutela, può disconoscere l’esistenza del rapporto subordinato, con la conseguenza che i contributi versati non costituiscono valida posizione assicurativa. In tale ipotesi spetta a chi invoca il rapporto provare in modo certo l’elemento tipico della subordinazione, intesa come sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo e disciplinare.

La Corte ha inoltre escluso il contrasto con il precedente di Cass. n. 2487/2022, non massimato, rilevando la diversità delle fattispecie: in quel caso era l’INPS a chiedere i contributi e quindi a dover provare l’obbligo contributivo, mentre nella specie l’Istituto non aveva vantato alcun credito in relazione all’accertamento.

Con il terzo motivo si censurava la ritenuta inammissibilità delle prove orali e il mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio ex art. 421 c.p.c. La Corte ha confermato che il giudizio sulla genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, salvo errori di diritto o vizi logici, rilevando che le allegazioni erano generiche e prive di specificazione circa mansioni, commesse e progetti. Quanto ai poteri officiosi, il ricorrente avrebbe dovuto allegare la “pista probatoria” qualificata e di aver richiesto espressamente l’intervento del giudice nel merito.

Con il quarto motivo si deduceva l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il motivo è stato dichiarato inammissibile: il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non l’argomentazione difensiva della parte. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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