Elenchi lavoratori agricoli senza obbligo di motivazione e onere probatorio del lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11787 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di disoccupazione agricola, gli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche previdenziali sono sottratti all’obbligo di motivazione sancito dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, poiché la funzione del procedimento è meramente ricognitiva e decisivo è solo l’adeguamento dell’ente al vincolo obbligatorio che sorge direttamente dalla legge. Di conseguenza, l’assicurato non può fondare la pretesa di pagamento su una motivazione carente del provvedimento di diniego. L’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli opera come agevolazione probatoria e viene meno quando l’INPS, a seguito di controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro: in tal caso grava sul lavoratore l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto.
Il Fatto
La ricorrente aveva agito per ottenere l’accredito di centouno giornate di lavoro agricolo relative all’anno 2006. Il Tribunale di Foggia aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello di Bari, con la sentenza impugnata, aveva respinto il gravame, confermando il diniego. I giudici di merito avevano ritenuto che, a fronte della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, incombesse sulla lavoratrice l’onere di provare lo svolgimento di un’attività subordinata a titolo oneroso per il numero minimo di giornate, non bastando le registrazioni e le denunce aziendali, atti di formazione unilaterale.
La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, lamentando, tra l’altro, l’inapplicabilità della legge n. 241 del 1990, la violazione dei limiti all’autotutela e l’errata distribuzione dell’onere della prova. L’INPS si è limitato a depositare procura in calce al ricorso notificato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente il primo, il secondo e il terzo motivo, muovendo dalla premessa comune dell’assunto applicabilità alla disoccupazione agricola delle prescrizioni della legge n. 241 del 1990. La Corte ha ritenuto tali censure non meritevoli di accoglimento, richiamando un proprio recente orientamento secondo cui, vertendosi in materia di obbligazioni di natura pubblica che nascono ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, la funzione del procedimento amministrativo è di natura meramente ricognitiva.
Da ciò discende che l’ente previdenziale può sempre assumere una diversa posizione sul contenuto dell’obbligazione, non essendo vincolato ad atti precedenti ma solo alla legge del rapporto. Gli atti di gestione delle obbligazioni previdenziali sono pertanto sottratti all’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della legge n. 241 del 1990, essendo la motivazione irrilevante.
La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui l’assicurato, in difetto dei fatti costitutivi dell’obbligazione, non può fondare la pretesa giudiziale su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego, potendo al più far valere il diritto al risarcimento dei danni. Sul punto ha citato Cass. n. 2804 del 2003 e i successivi arresti conformi, tra cui Cass. n. 3556 del 2023 e Cass., sez. lav., n. 34482 dell’11 dicembre 2023.
Quanto alla quarta doglianza, la Corte l’ha giudicata infondata. Ha ribadito che l’iscrizione negli elenchi adempie a una funzione di agevolazione probatoria, che viene meno quando l’INPS, a seguito di controllo fondato sull’art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, disconosce l’esistenza del rapporto. In tal caso il lavoratore deve provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto. La cancellazione dall’elenco è atto meramente conseguenziale al disconoscimento, che è l’atto che fa sorgere l’onere probatorio a carico dell’assicurato. La sentenza impugnata è stata quindi ritenuta conforme ai principi richiamati.
Il ricorso è stato nel complesso respinto. Non si è provveduto sulle spese, non avendo l’Istituto svolto attività difensiva sostanziale. È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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