Società di comodo: interpello disapplicativo non è condizione di procedibilità (Cass. civ. Sez. V n. 26115 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’interpello disapplicativo previsto dall’art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973 non costituisce condizione di procedibilità né limita la tutela giurisdizionale del contribuente. Il contribuente può superare la presunzione legale relativa di non operatività delle società di comodo dimostrando in giudizio, senza preclusioni, le oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi. La prova contraria consiste nell’offerta di elementi di fatto indipendenti dalla volontà dell’imprenditore, che rendano impossibile il reddito presunto avuto riguardo alle effettive condizioni di mercato, facendo desumere l’erroneità dell’esito quantitativo del test di operatività. Nel giudizio tributario non è configurabile mutatio libelli quando il contribuente, che ha sempre chiesto la disapplicazione della disciplina antielusiva, modifichi soltanto l’interpretazione giuridica dei fatti costitutivi.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una società esercente attività immobiliare un avviso di accertamento per IRES e IRAP relativi all’anno di imposta 2015, recuperando un reddito minimo molto superiore a quello dichiarato, con maggiore imposta sostitutiva, sanzioni e interessi. La rettifica si fondava sulla disciplina delle società non operative.

La società impugnava l’atto davanti alla C.t.p., che rigettava il ricorso. In appello la C.t.r. accoglieva la domanda di disapplicazione della normativa antielusiva. L’Ufficio ricorreva allora per cassazione con due motivi, deducendo un error in procedendo per l’omessa declaratoria di inammissibilità dell’appello, per violazione del divieto di nova, e un error in iudicando sul riparto dei carichi probatori e sulla sussistenza degli indici presuntivi. La società rimaneva intimata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato infondato. La Corte ricorda che sono ammissibili le modificazioni della domanda che incidono solo sull’interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo, o che meglio quantificano il petitum. Integra invece mutatio libelli la pretesa obiettivamente diversa, fondata su una causa petendi radicalmente nuova, che introduce un tema d’indagine inedito e disorienta la difesa della controparte. Nel caso concreto il mutamento non si è verificato, perché la società ha chiesto sin dall’inizio la disapplicazione della disciplina antielusiva.

Il secondo motivo è invece fondato. La Corte richiama la disciplina delle società di comodo e il meccanismo di disapplicazione previsto dall’art. 30, comma 4-bis, legge n. 724/1994. Ribadisce che l’interpello non è condizione di procedibilità e non elide il diritto del contribuente di dimostrare in giudizio le circostanze oggettive che hanno impedito il raggiungimento delle soglie di ricavi.

La C.t.r. ha fatto mal governo di tali principi, ritenendo che le oggettive situazioni rilevino unicamente in sede di interpello. La prova contraria può invece essere offerta anche nel processo, e va intesa non in termini assoluti ma in rapporto alle effettive condizioni di mercato. Il contribuente può vincere la presunzione dimostrando l’erroneità dell’esito quantitativo del test, ovvero la sussistenza di un’attività imprenditoriale effettiva, caratterizzata dalla prospettiva del lucro obiettivo e della continuità aziendale.

La Corte esclude che il sindacato del giudice diventi un merito sulle scelte imprenditoriali: non sussistono oggettive situazioni straordinarie in caso di totale assenza di pianificazione o di completa inettitudine produttiva, gravando sull’imprenditore l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione. Nella specie la C.t.r. ha valorizzato una perizia sugli immobili fatiscenti e le difficoltà amministrative per le autorizzazioni sanitarie e comunali. Tali circostanze, però, vanno verificate in concreto: gli immobili risultano acquistati per realizzare strutture socio-assistenziali, in un’attività idonea a produrre ricavi. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

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